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Autovelox: sentenza del Tar Piemonte, l’autorizzazione sulle strade extraurbane compete al prefetto

autovelox

TORINO – Spetta al prefetto autorizzare l’installazione di un misuratore di velocità in sede fissa fuori centro abitato. E in questo caso non occorre fare riferimento alle dimensioni della strada ma solo all’ubicazione esatta dell’autovelox. Lo ha chiarito il Tar Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 1691 del 4 dicembre 2015.

ESPOSTO – Un automobilista incorso nei rigori dei limiti di velocità aveva presentato un esposto alla prefettura denunciando l’illegittimità del provvedimento che ammette la collocazione di un misuratore elettronico su una strada comunale extraurbana di modeste dimensioni. A seguito del mancato accoglimento dell’istanza l’interessato ha proposto ricorso ai giudici amministrativi contro il rinnovato decreto prefettizio che ha confermato la precedente determinazione. Ma senza successo.

TAR – A parere del collegio infatti l’elemento fondamentale da valutare attiene alla natura della strada comunale scelta dalla prefettura per l’installazione dell’autovelox fisso. Ovvero se la stessa risulta essere una strada extraurbana o meno. L’art. 4 della legge 168/2002 permette il controllo automatico dell’eccesso di velocità, infatti, solo su certi tipi di strade, previa autorizzazione del prefetto.

STRADE – Ovvero le strade extraurbane secondarie e quelle locali di scorrimento. Si definiscono strade extraurbane secondarie tutte le strade che non interessano i centri abitati senza riferimento alle dimensioni del manufatto. A differenza delle strade extraurbane principali, munite di spartitraffico, quelle secondarie devono solamente disporre di una corsia per senso di marcia e delle banchine. Il decreto ministeriale 6792/2004 sulle dimensioni delle strade, prosegue la sentenza, interessa solo le modalità di costruzione dei nuovi manufatti. Per l’attività di classificazione delle strade occorre fare riferimento all’art. 2 del codice stradale. La strada in esame, conclude il Tar, è fuori dal centro abitato, e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico locale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati una spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso.

Dunque la multa va pagata e l’automobilista, in questo caso, avrà sborsato anche le spese legali per adire il Tar. Un salasso non indifferente.

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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