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Pensioni, Corte Costituzionale: il 21 giugno discussione sui contributi di solidarietà per gli assegni oltre 91.250 euro

corte-costituzionale-400x300ROMA – Il 21 giugno la Corte Costituzionale discuterà la legittimità dei contributi di solidarietà per le pensioni oltre 91 mila 250 euro. Relatore sulle 8 ordinanze della magistratura di ogni parte d’Italia sarà Mario Rosario Morelli, già Presidente di sezione della Cassazione. L’INPS e la Presidenza del Consiglio ritengono del tutto legittimo il taglio degli assegni riproposto dal governo Letta nella legge di stabilità per il 2014. A rischio di illegittimità l’art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27/12/2013 n. 147 per presunto contrasto sia con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97, 117 e 136 della Costituzione, sia con gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali.

VITALIZI – Due delle 8 ordinanze che saranno esaminate dalla Consulta – e precisamente le nn. 92 e 129 – riguardano il taglio dei vitalizi superiori ai 91 mila 250 euro lordi l’anno dal 2014 a tutto il 2016. Le ha sollevate la Commissione Giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati per presunto contrasto dell’art. 1, commi 486 e 487 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. Anche i deputati dunque non rinunciano a parte dei loro ricchi vitalizi, assimilati alle pensioni, per le quali i cittadini hanno normalmente pagato 40 anni di contributi salatissimi.

CORTE CONTI – Le restanti 6 ordinanze (nn. 65-91-109-119-163 e 340) che riguardano il taglio delle pensioni di magistrati, avvocati dello Stato, ambasciatori, altri dirigenti pubblici, generali ed ammiragli, sono state, invece, sollevate dalla Corte dei Conti della Campania, della Calabria, della Puglia e dell’Umbria. Queste giurisdizioni hanno stimato che potrebbe esserci un’ingiustificata disparità di trattamento per il taglio dei vitalizi e il taglio delle altre pensioni perché in base al comma 487 i soldi tagliati non finiscono nell’INPS come previsto, invece, nel comma 486, ma nel Fondo della prima casa, cioè allo Stato. Pertanto si duplicherebbe la situazione già bocciata 3 anni fa dalla Consulta con la sentenza n. 116.

Ricordiamo che i contributi di solidarietà sugli assegni elevati – effettuati con queste modalità – assumono secondo alcune sezioni della Corte dei conti (ad esempio del Veneto) l’aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3): gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei “manager” pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni.

Vedremo cosa deciderà questa volta la Consulta, rinnovata in parte nei suoi componenti e nel suo Presidente.

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