Skip to main content

Il bambino nasce disabile? Per la Cassazione non ha diritto a risarcimento

Un bambino neonato
Un bambino neonato

Per un bambino o una bambina appena nati non esiste il «diritto a non nascere se non sano». Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate in causa dalla richiesta di risarcimento danni, a nome proprio e della figlia, da parte di una coppia nei confronti dell’Asl di Lucca, e dei primari dei reparti di ginecologia e del laboratorio di analisi.

Nonostante un’indagine prenatale, i medici non avevano riscontrato che la bambina fosse affetta dalla sindrome di Down. Se correttamente informata la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza e per questo ha chiesto il risarcimento. Le Sezioni Unite lo hanno respinto per quanto riguarda la bambina, mentre hanno disposto un nuovo approfondimento per il danno psicologico subito invece dalla madre.

Secondo la Suprema Corte non è ammissibile un presunto diritto al risarcimento del danno per il bambino nato malato, quindi. «Tanto più – spiegano gli ermellini – che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo del cosiddetto diritto alla felicità)».

Ma la Cassazione va oltre. Non c’è un diritto a non nascere, così come «non sarebbe configurabile un diritto al suicidio tutelabile contro chi cerchi di impedirlo»: in pratica nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata al soccorritore «che produca lesioni cagionate a una persona nel salvarla dal pericolo di morte».

L’ordinamento, aggiungono le Sezioni unite, «non riconosce il diritto alla non vita: cosa diversa dal cosiddetto diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione di volontà ex ante, attraverso il testamento biologico». L’accostamento tra le due situazioni «è fallace». I giudici intervengo così su un aspetto che essi stessi definiscono «delicato e controverso», con implicazioni «filosofiche ed etico-religiose» e «indirizzi di pensiero» segnati «da accese intonazioni polemiche».

Le Sezioni unite hanno comunque annullato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che negava il risarcimento ai genitori. La legge 194 sull’aborto riconosce infatti il diritto di interrompere la gravidanza laddove la nascita determini «un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna», ma per attribuire l’eventuale risarcimento del danno occorre provare che la donna avrebbe effettivamente «esercitato la scelta abortiva». Anche, spiegano gli ermellini, approfondendo il suo «stato psicologico». Accertamento che i giudici di merito hanno sottovalutato.

Corte di Cassazione, disabile


Domenico Coviello

Giornalista

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741