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Un magistrato affonda l’ordinanza del giudice Vella, giudicata assolutamente errata

L’ex magistrato Bruno Tinti sul quotidiano ‘Italia Oggi’ spiega come il giudice Vella abbia ignorato importanti norme e sentenze della Cassazione per dare ragione alla Sea Watch e alla Rackete e volentieri gli lasciamo la parola per la lente di questa sera, ecco alcuni stralci del suo intervento:

«L’ordinanza del Gip di Agrigento che non ha convalidato l’arresto del comandante la Sea Watch è giuridicamente errata. In primo luogo, per un fondamentale errore di diritto. Nel territorio dello Stato si applicano le leggi ordinarie dello Stato. Se il giudice ritiene che una delle leggi, rilevante nel caso che deve risolvere, sia in contrasto con la Costituzione, deve sospendere il procedimento e sollevare eccezione di incostituzionalità. Deve, non può. In altri termini, il giudice non può semplicemente disapplicare la legge dello stato perché, a suo avviso, in contrasto con la Costituzione – continua Tinti – . O chiede alla Corte Costituzionale di dichiararne l’incostituzionalità, o la applica. Chiunque è in grado di valutare cosa succederebbe se ogni giudice si ritenesse libero di disapplicare legge che lui, e magari lui solo, ritiene in contrasto con la Costituzione. A tacer d’altro si chiede (avrebbe dovuto chiederselo il Gip) a cosa servirebbe la Corte Costituzionale.

Le argomentazioni del Gip sono anche criticabili sul piano della corretta applicazione delle stesse norme internazionali che egli assume essere state violate. La Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare (Sar), prevede, all’articolo 19, – cita Tinti – che il passaggio di una nave nel mare territoriale si considera ‘inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale’. Per non rimanere nel vago, la stessa Convenzione prevede poi che ‘il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, in buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: …g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei
regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero’. È evidente che la norma internazionale richiamata dal Gip considera illegittimo il transito della Sea Watch nelle acque territoriali italiane: la nave era impegnata proprio nell’attività appena richiamata.

Un ulteriore profilo di criticità dell’ordinanza si ravvisa quando il Gip valuta la condotta tenuta dal comandante della
Sea Watch che, avendo l’obbligo di sbarcare in un porto sicuro i ‘salvati in mare’, si è arrogato il diritto di sceglierlo
discrezionalmente – prosegue Tinti – Possibile che il Gip non si sia reso conto che riconoscere al capitano di una nave l’assoluta discrezionalità sull’identificazione del porto dove condurre i ‘salvati’ è privo di senso?»

Tinti sottolinea inoltre come nell’ordinanza «il giudice ‘scivola’ sulla questione dell’urto della Sea Watch contro la motovedetta della Guardia di Finanza: ‘…da quanto emerge dalla visione dei video – recita l’ordinanza – che il fatto debba essere di molto ridimensionato, nella sua portata offensiva, rispetto alla prospettazione accusatoria fondata sulle rivelazioni della p.g.’.  E Tinti conclude: Va bene arrestare lo scioperante che dà una spinta al carabiniere nel corso di una manifestazione di lavoratori e si giudica episodio modesto quello di una nave da oltre mille tonnellate che schiaccia una motovedetta di 17? Ecco, questa considerazione non era necessaria giuridicamente; ma costituisce una buona chiave di lettura del provvedimento nel suo complesso».

 

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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