I due andarono a processo accusati di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma furono assolti dai reati loro ascritti in concorso perché il fatto non costituisce reato, essendo scriminati dalla legittima difesa ha scritto il giudice dell’Ufficio Gip del Tribunale di Trapani nel dispositivo della sentenza 112/19 rilasciato il 23 maggio per il procedimento celebrato con rito abbreviato, disponendo la scarcerazione immediata dei due migranti dopo dieci mesi di detenzione. L’ennesima prova della benevolenza della magistratura siciliana nei confronti dei clandestini.
Ma il processo d’appello ha ribaltato l’esito di questa vicenda. La Corte d’Appello di Palermo ha giudicato l’assoluzione di migranti (definiti anzi «clandestini») frutto di «approccio ideologico», un’interpretazione persino «criminogena» della «legittima difesa applicata al diritto del mare», che così finirebbe per «creare pericolose scorciatoie» nell’ammettere «condotte dotate di grande disvalore penale ai limiti dell’ammutinamento»: al punto che allora «chiunque potrebbe partire dalle coste libiche con un barcone e farsi trasbordare da una unità italiana, sicuro di potere minacciare impunemente l’equipaggio qualora esso dovesse disobbedire a un ordine impartito dalla Guardia Costiera di uno Stato» (la Libia) «che, piaccia o no, è riconosciuto internazionalmente».
Sono queste le severe censure che la Corte d’Appello di Palermo muove alla sentenza assolutoria di primo grado nel maggio 2019 del giudice trapanese, ribaltata ora dai giudici d’appello in condanna a 3 anni e 6 mesi per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento di immigrazione clandestina, di due dei 67 migranti della Vos Thalassa. Quei naufraghi che, salvati l’8 luglio 2018 da questo rimorchiatore civile in zona Sar libica, avevano circondato e minacciato comandante e equipaggio (anche col segno della gola tagliata) quando si erano accorti che il rimorchiatore stava obbedendo all’indicazione della Guardia Costiera libica (comunicata dal centro Mrcc di Roma) di tornare verso le coste africane e trasbordare i migranti su motovedette libiche.
Per l’Appello non è assolutamente configurabile qui una legittima difesa dal pericolo di un’offesa ingiusta perché «i migranti si posero in stato di pericolo volontariamente», e «venne creata artificiosamente una situazione di necessità (la partenza su un barcone di legno) atta a stimolare un soccorso che conducesse all’approdo in suolo italiano dei clandestini e al perseguimento del fine dell’organizzazione».
Ogni tanto si trovano giudici che sanno, per fortuna, discernere politica e diritto e giudicano secondo le regole dei codici senza farsi condizionare e sviare da concezioni politiche personali o interpretazioni sociologiche con pulsioni terzomondiste, comprensibili, ma non troppo, per Papa Francesco, ma non per magistrati che debbono applicare le leggi.