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Tornano le province: dopo il fallimento della riforma costituzionale, la Consulta sollecita una nuova legge

Il palazzo della Corte Costituzionale, (ANSA/ETTORE FERRARI)

Dopo il fallimento del referendum costituzionale, le province sono rimaste nell’articolo 114 della Costituzione quali enti costitutivi della Repubblica. È il dato di fatto che anima le iniziative legislative mirate al loro ripristino in tutto il paese.
Con l’avvio dei nuovi lavori parlamentari, è ritornata alla ribalta anche la questione del riassetto territoriale degli enti intermedi, fermi a causa della “conseguente e perdurante operatività delle province e l’attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento”, come sostiene la Corte costituzionale nella sentenza n. 240/2021.

Per il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, che nei giorni scorsi ha presentato uno specifico disegno di legge, “è necessario il superamento della legge Delrio che non può essere attuata poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull’edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali”.

Il disegno riformatore della legge Delrio (n. 56/2014) si è infatti inceppato a seguito della mancata approvazione della riforma costituzionale (Boschi-Renzi) che prevedeva la cancellazione delle province dall’articolo 114 della Costituzione.

L’immobilismo legislativo e amministrativo di questi anni è stato stigmatizzato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 240/2021, ha sostenuto che “la mancata approvazione della riforma costituzionale può essere letta in un solo modo costituzionalmente corretto: le Province sono nell’elenco degli enti costitutivi della Repubblica e ad esse si applica appieno il principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 Cost. Esse devono quindi essere titolari di funzioni proprie, cioè di funzioni che non possono essere attribuite ai Comuni. Le funzioni provinciali sono funzioni di area vasta, sovracomunali e non intercomunali.
Dopo il fallimento della riforma costituzionale, Città metropolitane e Province sono due enti simili, titolari di analoghe funzioni fondamentali non (o non solo) di mero coordinamento dei Comuni, esercitate, peraltro, su territori e nei confronti di comunità «non differenziat[i]”.

Proprio questa somiglianza, a detta della Consulta, “renderebbe urgente un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province”.

I giudici costituzionali dunque suggeriscono un intervento legislativo che ponga fine alla lacuna derivata dalla mancata approvazione della riforma renziana oggetto del referendum bocciato dagli elettori. Adesso qualche politico ci riprova, probabilmente per interessi non istituzionali ma partitici, però è indubbio che il legislatore dovrà prima o poi affrontare questo problema.

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