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Diritto all’oblio: le nuove regole introdotte con la riforma Cartabia

Tutti i giornali recepiscono richieste di applicazione del diritto all’oblio da parte di persone in passato soggette a procedimenti giudiziari. Adesso, dal 1 gennaio 2023, sono entrate in vigore nuove regole in proposito introdotte dalla riforma Cartabia in tema di diritto all’oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca per chi ha ottenuto dal giudice una sentenza di assoluzione o di archiviazione.

Secondo l’articolo 64 ter “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, infatti: “La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive un’altra annotazione: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.

La norma è stata oggetto di qualche critica, in quanto mancherebbe nella disposizione il riferimento alla fase successiva all’apposizione della formula da parte della cancelleria. Non verrebbe infatti specificato chiaramente quale sia l’iter da seguire da parte di chi ha ottenuto l’annotazione favorevole, se il ricorso al Garante o al giudice, o la possibilità di ottenere coattivamente la mancata indicizzazione o deindicizzazione da parte dei siti o motori di ricerca.

La riforma Cartabia ha portato vari bavagli alla stampa. Ai quali si aggiunge un nuovo obbligo che penalizza soprattutto le testate online. Cominciamo a chiederci se davvero, come recita la Costituzione, in Italia ci sia libertà di stampa. O se si tratta di una libertà fin troppo vigilata.

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