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Silenzio elettorale, ma non sui social. La legge non ha colmato la lacuna

ROMA – La norma che regola il silenzio elettorale è ferma alla Prima Repubblica, all’epoca in cui non esistevano né smartphone né tantomeno i social. Quindi, di fatto, i vari leader politici che tra oggi e lunedì dovessero promuovere il voto via twitter o Facebook non violano alcuna norma.

Un gap che si è tentato di colmare. Sono state presentate diverse proposte di legge, alcune risalgono alla passata legislatura come quelle di Michele Anzaldi (allora Pd, oggi Iv) e Serenella Fuksia, ex-MSs ora non più in Parlamento. Ma al momento la legge resta quella del 1956, certo più volte modificata: negli anni ’80, ad esempio, con il proliferare di radio e tv private si introdussero le regole del silenzio elettorale anche per quelle emittenti. Un adeguamento ai tempi che però non c’è stato nel caso dei social.

Siamo fermi a questo: «Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali», questo il  testo della legge n. 212 del 4 aprile 1956.

Per far fronte al gap normativo in occasione delle europee dello scorso anno, l’Agcom ha stilato delle linee guida specifiche per le piattaforme digitali, come Facebook o Google. Il documento si intitola ‘Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019’, ed è stato redatto anche come misura di contrasto alla disinformazione sul web. L’Agcom ha preso accordi con le piattaforme online, che si sono impegnate a segnalare eventuali contenuti illeciti, per procedere allaloro rimozione.

Per quanto riguarda il silenzio elettorale, “La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del ‘silenzio elettorale’, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.

Ma si tratta soltanto di linee guida e non di una legge. Il compito divigilare sul rispetto del silenzio elettorale spetta al ministero dell’Interno, nello specifico alla Direzione centrale dei servizi elettorale, che “svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle  liste elettorali e in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale”

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