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EQUITALIA

Fisco: rottamazione delle cartelle, gli adempimenti ulteriori del contribuente e le scadenze da seguire

ROMA – Il Sole 24 Ore oggi in edicola offre ai contribuenti un’utile guida per seguire le varie fasi della rottamazione delle cartelle di Equitalia, che riprendiamo e riassumiamo per l’indubbia utilità anche per i nostri lettori.

TERMINI – Scaduti i termini delle domande per la rottamazione delle cartelle, l’agente della Riscossione dovrà presentare entro il 15 giugno 2017 ai contribuenti il conto da pagare. Per il Fisco infatti la definizione sarà valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute saranno state tempestivamente versate.

AMMONTARE – Per determinare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

ESTINZIONE DEBITO – Il debito si potrà estinguere in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè nel mese di luglio 2017; per chi sceglie di pagare in più soluzioni, in un massimo di 5, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017; il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018; per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

ABBATTIMENTI – I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Con la rottamazione si potrà fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

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