Pubblica amministrazione: niente incarichi ai dirigenti in pensione

ROMA – Il premier Matteo Renzi l’aveva annunciato qualche mese fa. I dirigenti pubblici non avrebbero più potuto godere dell’attribuzione di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, se non a titolo gratuito. Questo anche per avvantaggiare i giovani. Misure «volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti in quiescenza», così «aggirando di fatto l’istituto della quiescenza» e bloccando i «più giovani». Ma l’amministrazione, per attuare le direttive della politica, richiede i suoi tempi e quindi soltanto ora il ministro Marianna Madia ha emanato la circolare applicativa di questo principio, che è stata inviata a tutti gli uffici pubblici. Che cosa prevede?
La circolare dà indicazioni precise sull’attuazione e l’interpretazione dell’articolo 6 del dl 90 del 2014, il cosiddetto dl Madia di quest’estate, che già stabiliva come le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né tanto meno dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, ovvero in pensione, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito (ma al massimo per un anno, non prorogabile né rinnovabile). La legge include nel divieto anche gli incarichi e le cariche presso le società o gli enti a controllo pubblico, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei membri degli organi elettivi di ordini professionali. Gli organi costituzionali dovranno adeguarsi a tali disposizioni nell’ambito della propria autonomia.
La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, entrato in vigore il 25 giugno 2014. La data alla quale occorre fare riferimento, chiarisce la circolare, «ai fini dell’applicazione del divieto, è quella della nomina o del conferimento dell’incarico, quindi dell’atto con il quale l’autorità titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo». «Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito».
La stessa circolare infine conferma, nero su bianco, le finalità del provvedimento: «Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni».
Quindi prosegue l’indirizzo della rottamazione anche nell’ambito del pubblico impiego e i vecchi burocrati, adusi a chiedere lucrosi incarichi di consulenza o di partecipazione a commissioni di concorsi, dovranno accettare di farlo gratuitamente oppure dovranno rassegnarsi a trovare qualche altro interesse, come sarebbe logico ed opportuno.
