Fisco: come pagare in ritardo le imposte e correggere gli errori. Ecco le nuove regole

FIRENZE – Ti sei «dimenticato» di pagare le imposte? Hai sbagliato il pagamento? Se ne parla poco ma la recente legge di stabilità 2015 ha notevolmente allargato le possibilità per il contribuente di rimediare da sé, prima che intervenga il Fisco, a pagamenti tardivi di imposte o, più semplicemente, a sanare errori materiali commessi nei pagamenti o nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Una sanzione ridotta, interessi allo 0,50% e tutto è a posto.
È il cosiddetto «ravvedimento operoso», che ora non ha più limiti di tempo (prima era possibile solo entro 1 anno dalla «dimenticanza» o dall’errore). Viene inoltre consentita la regolarizzazione di errori commessi su dichiarazioni relative anche ad annualità per le quali siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, o siano addirittura iniziate attività istruttorie, quali richieste di documentazione, invii di questionari e similari. Come dire: prima pagate, prima chiuderemo un occhio.
COSA SI PAGA – Il ravvedimento consiste nel pagamento spontaneo delle imposte non versate nei termini, con la aggiunta di sanzioni, graduate secondo una scala commisurata al ritardo con cui si effettua il pagamento dovuto, e relativi interessi, calcolati al saggio di interesse legale. Più precisamente, questi dovranno essere calcolati dal giorno della scadenza del pagamento dovuto fino al giorno del pagamento effettivo in ragione dell’ 1% fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° gennaio 2015.
COME PAGARE – In caso di omesso versamento basterà presentare un modello F24, in cui venga barrata la casella ravvedimento accanto al codice della imposta di cui si effettua il versamento. Nel caso in cui il ravvedimento modifichi quanto dichiarato, il versamento dovrà essere preceduto dalla presentazione per via telematica di una dichiarazione cosiddetta “a sfavore”, nella quale verranno modificati i dati che danno origine all’ulteriore versamento. Come negli altri casi il modello F24 si potrà presentare in banca o alla posta per importi inferiori ai 1.000 euro, in via telematica per importi superiori o in presenza di compensazioni.
QUANDO NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO: unica limitazione resta la formale notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di liquidazione per controllo formale della dichiarazione (sia che sia riferito al calcolo matematico della dichiarazione che al controllo dei documenti relativi agli oneri).
I VECCHI TERMINI DEL RAVVEDIMENTO: le vecchie regole del ravvedimento operoso per sanare omessi o tardivi versamenti, prevedevano il pagamento di una sanzione dello 0,2% al giorno fino al 14° giorno di ritardo, del 3% fisso dal 15° giorno fino al 30° e del 3,75% dal 31° giorno fino alla data di presentazione della dichiarazione. Dopo tale data non era più possibile sanare il mancato pagamento di un’ imposta.
I NUOVI TERMINI DEL RAVVEDIMENTO: non esiste più il limite temporale di un anno e l’utilizzo della procedura di ravvedimento è sempre possibile a meno che non siano stati emessi dalla Agenzia avvisi di accertamento o di liquidazione.
LE SANZIONI – Le sanzioni ridotte da applicare variano però secondo un criterio temporale:
Sanzione ridotta dello 0,2% dell’imposta al giorno fino al 14° giorno di ritardo (massimo applicabile 2,8%)
Sanzione ridotta a 1/10, pari al 3% dell’imposta, dal 15° giorno fino al 30°
Sanzione ridotta a 1/9, pari al 3,33% dell’imposta, dal 31° giorno fino al 90°
Sanzione ridotta a 1/8, pari al 3,75% dell’imposta, dal 91° giorno ed entro un anno (Fanno però eccezione coloro che, avendo ricevuto un avviso di irregolarità e avendone chiesto la rateazione, possono pagare in ritardo ogni singola rata (esclusa la prima), entro la scadenza della rata trimestrale successiva (quindi entro 90 giorni) utilizzando la sanzione al 3,75%).
Sanzione ridotta a 1/7, pari al 4,29% dell’imposta, se ci si ravvede oltre un anno ed entro due anni dall’omissione del pagamento o dall’errore commesso
Sanzione ridotta a 1/6, pari al 5% dell’imposta, se ci si ravvede oltre due anni dall’omissione del pagamento o dall’errore commesso.
INTERESSI – Il calcolo degli interessi dovuti è rimasto invariato. Gli interessi, che matureranno dal giorno della scadenza al giorno dell’effettivo pagamento con un’aliquota pari all’1% annuo (tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2014) o pari allo 0,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2015 vanno calcolati applicando la seguente formula: cifra da pagare x numero di giorni di ritardo x 1 : 36500 oppure cifra da pagare x numero di giorni di ritardo x 0,5 : 36500 .
ESTESI I TERMINI PER L’ACCERTAMENTO: poiché è stata allargata la possibilità di utilizzare il ravvedimento, mediante presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore, anche nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate si sia attivata con accessi, ispezioni o verifiche, la Legge di Stabilità ha previsto che i termini per l’accertamento debbano ora decorrere dall’ anno di presentazione della dichiarazione integrativa.
NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: In conseguenza dell’estensione dei termini per l’accertamento, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore, la Legge di Stabilità ha prorogato anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni integrative. La riapertura dei termini riguarderà solo i dati oggetto dell’integrazione effettuata in dichiarazione.
