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Equitalia, società di riscossione

Equitalia: almeno il 50% delle cartelle notificate negli ultimi anni può essere irregolare

EQUITALIA
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ROMA – La Corte Costituzionale (sentenza n. 37/2015) si è espressa sulla questione che, da un paio di anni, pendeva sui contribuenti: quella cioè dello scandalo dei “falsi” dirigenti presso l’Agenzia delle Entrate, ossia di funzionari che erano stati “elevati” al ruolo di dirigenti – per mancanza di organico – pur senza aver partecipato a un normale concorso. Ora, di conseguenza, potrebbero risultare nulle anche le cartelle di accertamento firmate dagli stessi.

CONSULTA – Per la Consulta non ci sono stati dubbi: chiunque acceda al pubblico impiego lo può fare solo tramite un concorso pubblico e mai, quindi, con una legge di “sanatoria” o con una nomina interna. E ciò vale anche se si parla del tanto temuto fisco. Il succo della sentenza è chiaro: è incostituzionale il la legge del 2012 che, dopo la bocciatura del TAR Lazio della nomina dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a dirigenti, pur senza la qualifica, aveva introdotto una sorta di sanatoria. Il che è palesemente illegittimo per contrasto con la Costituzione e con la norma che impone che, a tutti i pubblici uffici, si giunge solo tramite concorso.

LA NULLITA’ DI ATTI E CARTELLE ESATTORIALI – Poiché sono state bocciate ben 767 nomine su circa 1000 dirigenti di ruolo, ciò significa che più del 50% delle cartelle che, in tutti questi anni, Equitalia ha notificato agli italiani, sono nulle. O meglio, del tutto inesistenti perché firmate da soggetti che non avevano il potere per farlo e per ricoprire tale ruolo. Insomma, questo significa che tutti gli atti che sono stati firmati dai dirigenti (o meglio, funzionari svolgenti funzioni da dirigenti) potrebbero essere dichiarati “inesistenti” (per mancanza di poteri) dalla giurisdizione ordinaria. E, con essi, a cadere sarebbero anche le relative cartelle di Equitalia che sono state notificate sulla base di tali accertamenti.

COME SAPERE SE L’ATTO E’ NULLO – Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni. Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente. Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario. Un indizio si può desumere sulla stessa Gazzetta Ufficiale dove risultano nomi e cognomi del personale dell’Agenzia delle Entrate che ha spiegato “intervento ad adiuvandum” nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, prima che quest’ultimo rinviasse gli atti alla Corte Costituzionale.

SCADENZA TERMINI – In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini. Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.

VALE SOLO PER EQUITALIA – Attenzione: la questione riguarda solo le cartelle determinate da atti firmati dall’Agenzia delle Entrate e non, quindi, per imposte locali, contravvenzioni o richieste di pagamento dell’Inps.

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