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Economia, pignoramenti: il creditore può vedere dalle banche dati i beni del debitore

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Non si possono frapporre ostacoli al creditore che vuol verificare, telematicamente, quali sono i beni di proprietà del debitore da sottoporre a pignoramento. Dopo il tribunale di  Mantova anche quello di Napoli ha ritenuto possibile l’accesso diretto, da parte del creditore, alle banche dati della pubblica amministrazione per ricercare telematicamente i beni del debitore da pignorare.

LA NORMATIVA -La riforma del processo civile, approvata l’anno scorso,  consente al creditore – previa autorizzazione del Presidente del Tribunale – di effettuare, attraverso l’ufficiale giudiziario, l’accesso ai database della pubblica amministrazione (come l’anagrafe tributaria o quella dei conti correnti) onde verificare quali sono gli “averi” del debitore da sottoporre a esecuzione forzata; in questo modo si tenta di agevolare le procedure di recupero crediti ed evitare la consueta “caccia al tesoro” che ne ha sempre pregiudicato l’effettiva utilità.

IL VULNUS – Senonché la riforma ha lasciato un vuoto, avendo rinviato, per l’attuazione pratica di tutto ciò, a uno o più decreti ministeriali che non sono mai intervenuti. Nell’attesa qualche tribunale ha deciso di colmare il vuoto.

LE SENTENZE – Qualche mese fa infatti  il Tribunale di Mantova aveva dato parere positivo. Oggi si aggiunge anche quello di Napoli.  In entrambi  i casi, l’ostacolo è stato superato seguendo questo ragionamento: in attesa dei decreti attuativi (che dovrebbero stabilire anche le regole sulla privacy da rispettare) e delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, il creditore (sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) può rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende fare accesso (ad esempio l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, il Pubblico Registro Automobilistico, ecc.): saranno queste ultime, al posto dell’ufficiale giudiziario, a fornire al creditore le informazioni richieste e di cui ha necessità al fine di sapere dove il debitore “nasconde” i beni.

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