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Alessandro Marinelli Dirigente Scolastico IIS Virgilio - Empoli

Riforma della scuola 2015: tutti i poteri del «super preside»

La legge di riforma del sistema istruzione, appena approvato dalla Camera, attribuisce tra l’altro nuove competenze e responsabilità al dirigente scolastico. Un passo di accelerazione verso una maggiore autonomia del mondo della scuola, avviata da tempo ma ancora arrivata a compimento. Lo scopo del legislatore è garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali nonché degli elementi comuni del sistema scolastico pubblico.

Vediamo i compiti principali assegnati a chi – più «mediaticamente» che … di fatto – è definito «super preside»: una figura comunque cardine della riforma e di raccordo tra le molteplici voci ed esigenze del mondo della scuola.

Al dirigente scolastico spettano compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. Il tutto nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

INDIRIZZI E FORMAZIONE – Il dirigente definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell’offerta formativa, approvato dal consiglio di istituto. Al tempo stesso, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati finanziamenti esterni.

PERSONALE – Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia mediante chiamata diretta dagli Ambiti territoriali di riferimento. Infatti, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

DOCENTI – Può utilizzare docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e se non sono disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. L’incarico si perfeziona con l’accettazione del docente.

ALUNNI – Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse anche logistiche disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

SUPPLENZE – Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

 

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Alessandro Marinelli

Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore «Virgilio» - Empoli

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