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Pensioni: gli assegni d’invalidità si trasformano in pensioni di vecchiaia

I pensionati fanno i conti con la crisi e spendono sempre di meno

Il Governo e i sindacati hanno più volte sottolineato i guasti provocati dalla sciagurata legge Fornero, varata dall’esecutivo tecnico Monti – Fornero – Cancellieri, soprattutto in tema di esodati e di flessibilità dell’età pensionabile. Ma non tutto di quella legge è da buttare.

ASSEGNI – Ad esempio per i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l’ordinamento prevede che tanto l’assegno ordinario di invalidità che la pensione di inabilità (prestazioni entrambe regolate dalla legge 222/1984) si trasformino in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben presente perchè una volta operata la trasformazione il lavoratore non correrà più il pericolo di vedersi revocato l’assegno per il venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connessa alle suddette prestazioni.

INVALIDITÀ – Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità l’articolo 1, comma 10 della legge 222/1984 prevede che tale prestazione, al compimento dell’età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, ed in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per la prestazione in parola, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. La trasformazione avviene automaticamente senza bisogno di presentazione di alcuna domanda: sarà l’istituto previdenziale, al momento del compimento dell’età pensionabile da parte del titolare di assegno di invalidità, a dover verificare l’esistenza anche del requisito contributivo e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell’assegno.

VECCHIAIA – I periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Il sito pensioni.it riporta il seguente esempio: Tizio ha ricevuto l’assegno di invalidità con 15 anni di contributi e per 10 anni lo ha riscosso senza aver mai prestato attività lavorativa. Ebbene, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l’Inps gli accredita 25 anni di anzianità contributiva e ciò gli consente di guadagnare la nuova forma di pensione una volta raggiunti i 66 anni e 3 mesi di età. La prestazione però, per determinarne la rata, sarà calcolata esclusivamente sui 15 anni effettivamente versati, senza tenere conto dei 10 anni “fittizi”. L’importo del trattamento, pertanto, non sarà soggetto ad un incremento anche se c’è una garanzia per il lavoratore: l’importo della pensione non potrà essere inferiore infatti a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età per la trasformazione.

INABILITÀ – Regole simili si applicano anche alle pensioni di inabilità. A differenza però dell’assegno ordinario di invalidità la trasformazione in prestazione di vecchiaia non avviene in maniera automatica. Perchè ciò abbia luogo è necessario che il soggetto interessato formuli apposita domanda all’ente previdenziale il quale, valutata l’esistenza dei requisiti di età e contributivi, dovrà attribuire la prestazione richiesta con la decorrenza prevista dalla stessa.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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