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Esodati: Fornero e Inps, doppia beffa. Il fisco si accanisce contro i loro assegni

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Doppia beffa per gli esodati che effettuano versamenti volontari prima di ottenere la pensione. Dopo aver perso il lavoro anche il fisco si accanisce nei loro confronti. La colpa questa volta – riporta il sito Fiscoequo.it- è del ritardo con cui l’Inps versa i primi assegni a chi fa domanda negli ultimi mesi dell’anno. L’Istituto di previdenza, infatti, sposta all’anno successivo l’erogazione facendo scattare per i ratei maturati negli ultimi mesi dell’anno precedente la tassazione separata. Un meccanismo che in genere è favorevole al contribuente, ma che nel caso degli esodati diventa sfavorevole in quanto impedisce per incapienza agli stessi di dedurre, in tutto o in parte, gli eventuali contributi volontari o il riscatto degli anni di laurea, versati l’anno precedente, dall’imponibile della relativa dichiarazione dei redditi.

Tuttavia è sempre più frequente il caso che, se la domanda di pensione viene presentata negli ultimi tre o quattro mesi dell’anno, l’inizio della normale erogazione del trattamento pensionistico, anziché uno o due mesi dopo avvenga nell’anno successivo dopo febbraio, quindi dopo il conguaglio fiscale, e con i ratei di pensione arretrati, relativi alle mensilità dell’anno precedente, soggetti a tassazione separata.

In passato tale comportamento dell’Inps -spiega Fiscoequo.it- non dava origine a proteste in quanto in genere risultava più favorevole al contribuente. Il bilancio, infatti, fra quello che si pagava su tali redditi con la tassazione separata e quello che si sarebbe pagato con la tassazione ordinaria era positivo per il contribuente pur riguardando, di norma, importi modesti.

Ma vediamo come funziona adesso e perché il regime in questi casi è diventato improvvisamente sfavorevole al contribuente. L’articolo 17, comma b, del Testo Unico delle imposte sui redditi stabilisce che l’imposta si applica separatamente sugli ”emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (compresi i redditi da pensione) riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”. Per i redditi da pensione il successivo articolo 21 stabilisce che su questi redditi l’imposta si determina ”applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno” in cui tali redditi sono stati percepiti.

Il testo della legge -spiega Fiscoequo.it- è chiaro e non sembra dare adito a controversie interpretative. In particolare chi eroga il reddito, nel nostro caso l’Inps, non sembra avere margine di spostare a proprio piacimento all’anno successivo redditi che dovrebbero essere erogati in corso d’anno e soggetti alla tassazione ordinaria. Per quanto riguarda particolarmenre la categoria degli esodati, questi contribuenti, in attesa di pensione e in genere senza più il reddito da lavoro dipendente, hanno versato nell’anno all’Inps importi consistenti per contributi previdenziali volontari o per il riscatto degli anni di laurea. Questi contributi sono deducibili dal reddito ma l’anomalo comportamento dell’Inps, che sposta dalla tassazione ordinaria a quella separata i primi assegni di pensione quando cadono negli ultimi mesi dell’anno, provoca l’impossibilità di scomputare dall’anno d’imposta effettivo queste cifre che diminuirebbero l’imposta dovuta e causerebbero il rimborso delle eventuali ritenute subite. C’è anche da aggiungere che lo ”sfortunato” contribuente si troverà nell’anno successivo a pagare comunque l’imposta dovuta sui redditi tassati separatamente.

Dunque, grazie alla Fornero prima e a Boeri poi si può sicuramente affermare, con un vecchio proverbio, .. agli zoppi grucciate.

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