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Pensioni, blocco della perequazione: al via l’iter dell’esame di fronte alla Consulta

Mentre l’Inps ordina alle sue direzioni periferiche di respingere le istanze dei pensionati, molte giurisdizioni ordinarie e amministrative danno loro ragione e continuano a investire della questione la Corte Costituzionale.

SENTENZE- Nel mese di dicembre infatti è stato depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale l’ennesimo atto di costituzione in giudizio iscritto al n. di ruolo 243/16, a seguito dell’ ordinanza del tribunale di Genova del 9 agosto 2016. Nel frattempo anche il tribunale di Cuneo, con altra ordinanza del 18 novembre 2016, ha dichiarato addirittura che il blocco della perequazione ha violato l’ art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Con il decreto legge 65/15 sarebbe stata frustrata la tutela giurisdizionale del cittadino, e quindi il suo diritto ad un equo processo, in contrasto con l’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

GIUDICATO COSTITUZIONALE – Secondo i giudici il decreto Legge 65/2015 ha violato inoltre  il principio dell’ intangibilità del giudicato costituzionale, formatosi a seguito della sentenza 70/2015, attuata solo parzialmente dal governo con il decreto citato. Tale violazione è stata condannata più volte, con giurisprudenza costante, dalla stessa Consulta, anche recentemente – in data 16 luglio 2015 – con la sentenza n. 169/2015, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una nuova norma di legge che sostanzialmente aveva ripristinato la norma di legge in precedenza dichiarata incostituzionale.

CONSULTA – In tale occasione la Corte ha chiarito che una sua sentenza «non può risultare pronunciata inutilmente, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo limitandosi a salvare, e cioè a mantenere in vita, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Questo comportamento è chiaramente in contrasto con l’art. 136 Cost.»

Speriamo che la Corte tenga conto di tutti questi fattori che, concordemente, dovrebbero condurre a una sentenza di condanna del comportamento illegittimo dello Stato. ma alcune sentenze recenti, che fanno apparire una certa accondiscendenza della Consulta alle tesi sostenute dal Governo (in particolare la bocciatura del referendum sull’art. 18 e la dichiarazione di legittimità, sia pure una tantum, del contributo di solidarietà) non ci consentono di dormire sogni tranquilli.


Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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