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Migranti: giurisdizioni nazionali ed europee in soccorso dei loro (pretesi) diritti

ROMA – Si susseguono le dichiarazioni di Organizzazioni non governative e di Associazioni che operano a favore dei migranti per cercare di limitare i riflessi negativi (per loro) della sentenza della Corte di giustizia Ue, da noi riportata, che praticamente stabilisce che l’Unione non può imporre a uno Stato membro di accogliere indiscriminatamente i migranti. La reazione unitaria e immediata smaschera il business che sta dietro all’accoglienza: perdendo i clienti le organizzazioni umanitarie perdono le enormi fonti di reddito costituite dai fondi stanziati a livello europeo e nazionale. meglio quindi mettere le mani avanti per cercare di far sì che la cuccagna non finisca troppo presto.

Non è questo forse il caso della caritas e delle associazioni legate alla Chiesa, che agiscono in prevalenza per scopi benefici e umanitari. Sta di fatto però che anche monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo eletto di Ferrara-Comacchio e direttore generale della Fondazione  Migrantes, è intervenuto immediatamente sulla questione affermando che la sentenza «spinge verso l’utilizzo di canali umanitari d’ingresso, superando l’utilizzo di strumenti non adeguati come il visto turistico. Tanto vale che ci siano canali umanitari d’ingresso per richiedenti asilo, altrimenti c’è il rischio che si limiti il diritto d’asilo». Sarebbe questo, a suo avviso, il senso della statuizione della Corte Ue secondo la quale gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell’Unione, a concedere un visto umanitario ai profughi che intendono recarsi nel loro territorio con l’intenzione di chiedere asilo.

In Italia intanto anche la Corte di Cassazione si allinea alla tendenza liberale nei confronti di migranti e profughi, emersa recentemente fra le giurisdizioni nazionali ed europee. Con una recente sentenza ha deciso che non possono essere espulsi i migranti che sono malati di patologie gravi come l’epatite cronica e l’Hiv per le quali, oltre ai servizi di pronto soccorso o di medicina di urgenza ricevuti nell’immediatezza dell’ingresso in Italia, siano necessarie cure successive – alla fase emergenziale – indispensabili al completamento della somministrazione di farmaci o al conseguimento della loro efficacia. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un migrante senza documenti contro il decreto di espulsione del Giudice di pace di Massa che non aveva ritenuto necessario accertare lo stato di salute dello straniero che sosteneva di essere gravemente malato.

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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