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Corte Cassazione: è obbligatorio l’arresto in flagrante di migrante in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio

ROMA – E’ obbligatorio, e non facoltativo, l’arresto in flagrante per chi viene trovato in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio. Anche se si tratta di un migrante economico e non di un sospetto terrorista islamico. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura di Milano contro il gip del capoluogo milanese che riteneva che, in simili casi, l’arresto – introdotto come tassativo dalle norme contro il terrorismo islamico del 2015, dopo la strage parigina di Charlie Hebdo e dell’Hyper Cacher – fosse facoltativo. Pertanto il gip, con rito direttissimo, non aveva convalidato l’arresto di un cingalese fermato il primo gennaio del 2017 all’aeroporto di Linate con un passaporto falso della Malesia, probabilmente dopo essere rientrato in Italia da un periodo di ferie trascorso nel suo paese di origine.    Ad avviso del gip, l’arresto di T.K. – un giovane di 24 anni proveniente dallo Sri Lanka – era facoltativo e la misura non appariva giustificata dalla gravità del fatto e dalla personalità dell”arrestato, non essendovi alcuna motivazione a tal proposito nel verbale di arresto e dovendosi inoltre tenere conto del fatto che l”indagato era incensurato.

Nel ricorso alla Suprema Corte, la Procura di Milano ha invece fatto presente che T.K. era passibile di arresto obbligatorio e non facoltativo come erroneamente ritenuto dal gip, e che inoltre l”arrestato era persona già conosciuta alle forze dell’ordine a causa di un suo precedente arresto e, quindi, ne sarebbe stato giustificato anche l’arresto facoltativo.     Ad avviso degli ermellini, il ricorso della Procura milanese è fondato perché le norme contro il terrorismo varate nel 2015 hanno previsto l’arresto obbligatorio per chi fabbrica documenti falsi o ne viene trovato in possesso (art. 497 bis cp). In sostanza – con provvedimento dettato sotto l’allerta terrorismo dopo le prime diciassette vittime uccise a Parigi dall’Isis – il reato di produzione e porto di documenti falsi è stato aggiunto alla lista dell’art. 380 del codice di procedura penale che prevede i casi di arresto obbligatorio.    La violazione dell’art. 497 bis cp – afferma il verdetto dei supremi giudici – è prevista, dall’art. 380, comma 2 lettera m bis, cpp, lettera aggiunta dal d.l. 18/272015 n.7 convertito in legge il 17/4/2015 n.43, come ipotesi di arresto obbligatorio. Così i supremi giudici della Quinta sezione penale – sentenza 44054 – hanno annullato senza rinvio l’ordinanza di non convalida del gip in quanto l’arresto di T.K., probabilmente uccel di bosco dato che nessuna misura personale era stata emessa a suo carico, era stato legittimamente eseguito.


Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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