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Obblighi per migranti nei centri d’accoglienza, le norme danno ragione al prefetto

Ha ricevuto il plauso del ministro, ma esponenti della politica e di associazioni toscane (forse anche per questo) hanno criticato ferocemente il suo operato. Eppure non ha fatto altro che applicare la legge, come suo preciso dovere e come dovrebbero fare tutti i rappresentanti delle istituzioni.

Parliamo del prefetto di Firenze, Laura Lega che, applicando precise disposizioni, ha indirizzato alle associazioni che gestiscono i Cas, centri di accoglienza straordinaria per i migranti, una direttiva volta a far rispettare regole di civile convivenza e di sicurezza, che sono state subito disapprovate totalmente da una parte dell’intellighentia politica e culturale fiorentina.

La Lega (prefetto) ricordava come le stesse regole avesse fatto rispettare a Treviso, attirandosi gli strali della Lega (partito), all’epoca era al governo il centrosinistra di Gentiloni. Adesso lo stesso comportamento viene censurato da esponenti toscani che la criticano, supponendo forse che la direttiva sia dettata da indirizzi salviniani, mentre in realtà applica norme approvate da governi di centrosinistra, che hanno recepito correttamente direttive europee.

Citerò, senza commenti,  le leggi e i regolamenti che disciplinano questo particolare settore dell’accoglienza.

Iniziamo col Decreto ministeriale in data 7 marzo 2017 firmato da Minniti, con il quale è stato adottato lo schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza straordinari (CAS), in modo da assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale.
L’ articolo 8 comma 2. prevede che i servizi sono assicurati nell’arco delle 24 ore giornaliere, articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00.  Proprio una delle disposizion i impartite dal prefetto, contestate da politici e associazioni. E dire che questo schema è stato adottato d’intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, cioé con il magistrato Raffaele Cantone.

Continuiamo con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, approvato dal Governo Renzi, in attuazione di direttive europee sull’accoglienza. L’articolo 7 comma 2 enuncia che è consentito l’accesso ai centri di cui all’articolo 6 (i Cas), nonché la libertà di colloquio con i richiedenti asilo da parte dei rappresentanti dell’UNHCR o delle organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto. Il comma 3 aggiunge che, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all’articolo 6, l’accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente.

L’articolo 10 comma 2 prevede che è consentita agli ospiti l’uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate dall’apposito regolamento con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all’esame della domanda. Il motivo della limitazione risiede nella necessità che anche i Cas si muniscano di efficaci regole organizzative, come ogni comunità.

Passiamo all’articolo 14, comma 1, che riguarda la protezione per richiedenti asilo e rifugiati. A tutela degli stessi soggetti si prevede che il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il successivo comma 3 stabilisce che la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale, mentre il successivo art. 23 prevede la revoca delle condizioni di accoglienza, disposta dal prefetto con proprio motivato decreto, in caso di accertamento della disponibilità, da parte del richiedente asilo, di mezzi economici sufficienti.

Non credo di dover andare oltre, le norme suindicate spiegano perfettamente la legittimità dell’azione del prefetto Lega, e confermano la pretestuosità delle critiche ricevute.  In questa vicenda, strumentalizzata ad arte per colpire un governo considerato avversario attraverso la critica nei confronti del rappresentante dello Stato, ho voluto così  apportare il contributo dell’esperienza e delle conoscenze di un prefetto che, come tutti i suoi colleghi,  ha difeso ovunque e comunque la legalità e la correttezza dell’azione amministrativa.


Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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