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Pensioni: Uil, ogni pensionato perderà 167 euro annui per il resto della vita

ROMA – «Dopo oltre 6 anni di blocchi, la rivalutazione delle pensioni è una questione di equità, che il Governo deve garantire. Da uno studio della Uil si evince che, per una pensione lorda pari a 6 volte il minimo, la mancata ripresa dell’indicizzazione si traduce in una perdita di 167 euro annui dal 2019 e per il resto della vita del pensionato». E’ quanto dichiara Domenico Proietti, segretario confederale Uil aggiungendo che “si tratta di un provvedimento inaccettabile rispetto a cui la Uil si
batterà in tutte le sedi, affinché sia posta fine a questa vera e propria persecuzione sui pensionati, reiterata nel tempo”. Infatti, rileva la Uil, una pensione pari a 6 volte il minimo sarà
aumentata per l’intero importo lordo del 52%, mentre a regime ordinario l’importo sarebbe stato rivalutato del 100% per la parte fino a tre volte il minimo, poi in misura ridotta per le quote di
assegno superiori.
La Uil riporta sinteticamente il meccanismo di indicizzazione ordinaria: Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. Il 90% sulla quota
di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS. Inoltre, il 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.
Nel DdL Bilancio 2019 il Governo prospetta di intervenire, per il triennio 2019-2021, rimodulando i criteri di indicizzazione nel seguente modo: nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS.

Nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, con
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
E ancora nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Infine, nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; e nella misura del 40% per i trattamenti oltre a nove volte il minimo.

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