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Cassazione assolve automobilista: aveva travolto pedone che camminava al centro dell’autostrada

La Corte di Cassazione

Nel florilegio delle sentenze discutibili e talvolta incomprensibili alle persone comuni, ai semplici cittadini armati solo di buon senso e non di codici e pandette, ne arriva un’altra della Corte di Cassazione che potrebbe dare adito a qualche polemica, in quanto nel corso dei gradi del giudizio ci sono state interpretazioni difformi dei magistrati, ma che sembra invece, questa volta orientata verso l’equità e il buon senso nell’interpretazione delle norme.

Cominciamo dal nocciolo della sentenza degli ermellini romani che hanno statuito che: «E’ imprevedibile, per l’automobilista che guida in autostrada, immaginare la possibilità di trovarsi di fronte un pedone che cammina al centro della carreggiata, e anche nel caso in cui non c’è la corsia di emergenza non si può pretendere che chi rispetta i limiti di velocità tenga una guida ancora più prudente nell’attesa di un evento eccezionale». Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato l’assoluzione dall”accusa di omicidio colposo nei confronti di un uomo che, guidando la sua Hyundai di notte aveva travolto una donna in stato di ebbrezza che era scesa dalla sua macchina dopo una lite con il marito e si era messa a camminare al centro della carreggiata sulla A26.
Per gli ermellini, «è inesigibile una attenzione del conducente spinta al punto da scandagliare ogni angolo del
tratto percorso alla verifica della eventuale presenza di pedoni, sulla cui assenza egli ha invece motivo di fare pieno
affidamento».
Così i supremi giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Vercelli che chiedeva di condannare l’automobilista
perchè procedeva ad una velocità pure rispettosa dei limiti cinetici in vigore nel tratto autostradale, ma in concreto tale da non consentirgli di arrestare l’auto entro il campo di visibilità delimitato dalla profondità dei fari anabbaglianti». A tale obiezione si replica che «il guidatore non solo non aveva l’obbligo di usarei fari abbaglianti, il cui uso gli era addirittura vietato pernon abbacinare i conducenti di altre vetture, ma dato che haintegralmente osservato la normativa di settore non puòessergli mosso alcun rimprovero».

Rileva la Cassazione che la circolazione autostradale «è caratterizzata dalla velocità del traffico che ne costituisce l’essenza, come sede destinata al traffico al di fuori degli agglomerati urbani. Per questo – prosegue il verdetto 10037 -la presenza di un pedone nel centro della carreggiata, nella propria corsia di marcia, non può considerarsi circostanza prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento della sede autostradale».

I supremi giudici della Quarta sezione penale aggiungono, infine, che «è evidente che qualora si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una vettura che procede a velocità elevata».

E mi sembra che la decisione sia corretta, non si può pretendere dall’utente della strada di prevedere l’imprevedibile o di adeguare a questo il suo comportamento, una volta che abbia rispettato quanto previsto dalla regolamentazione in vigore.

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