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Coronavirus: Conte chiude la Lombardia e 14 province. Ecco il Dpcm firmato alle 3,52 di oggi 8 marzo

Il premier Giuseppe Conte firma, alle 3,52 di domenica 8 marzoi, il Dpcm che chiude la Lombardia e 14 province di Veneto, Emilia, Piemonte, Marche (Foto ANSA))

ROMA – Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che blocca quasi mezza Italia ale 3,52 di questa mattina, 8 marzo. Il provvedimento chiude, da oggi 8 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020, la Lombardia e 14 province, non 11 come era scritto nella bozza, su carta intestata della Presidenza del consiglio, circolata ieri sera: vincolo di evitare ogni spostamento nell’intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, e precisamente Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Non è un divieto assoluto, spiega il premier, non si ferma tutto, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive.

«Non c’è più una zona rossa – spiega il premier – scomparirà dai comuni di Vo’ e del lodigiano. Ma ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l’intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessand ria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile – per fare solo due esempi – saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria, e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro. Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire. Restano chiuse intanto le scuole in tutta Italia».

Conte assicura che si lavora anche sul fronte delle misure economiche: lunedì o martedì non appena sarà pronta una bozza del decreto da 7,5 miliardi annunciato dal governo, incontrerà le opposizioni Ma, sottolinea, è il governo a gestire. L’altro fronte su cui il governo opera è quello sanitario: il premier annuncia la firma di un contratto per la produzione tutta italiana di 500 dispositivi al mese di rianimazione, con l’obiettivo di fare di più. E anche l’incremento della linea produttiva dei dispositivi di protezione come le mascherine. Ma poiché nelle aree dove il contagio è più forte gli ospedali fanno fatica, il presidente del Consiglio annuncia anche la possibilità di ridistribuire i pazienti tra le regioni. Intanto, l’appello ai cittadini è “entrare nell’ottica della responsabilità, senza furbizie” ma accettando qualche restrizione: il governo, assicura Conte, sta facendo la sua assumendo decisioni coraggiose.

«Mi assumo la responsabilità politica” delle decisioni che vengono prese in queste ore». E ancora: «Ce la faremo e lancio un appello alla auto responsabilità: per fermare il contagio non si può più fare i furbi, e invito i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni». La firma del decreto del presidente del Consiglio, frutto dell’accorpamento di due dpcm inizialmente previsti, arriva dopo una lunga giornata di contatti con le Regioni. E dopo la cosiddetta fuga di notizie che Conte bolla come irresponsabile come se dovesse esere lui a rendere conto dei documenti che escono da Palazzo Chigi su carta intestata Presidenza del consiglio dei ministri. I presidenti di Regione, soprattutto Fontana (Lombardia) e Bonaccini (Emilia Romagna) protestano. Ma anche il sindaco di Venezia, Brugnaro si è fatto sentire.

CHE COSA PREVEDE NEL DETTAGLIO IL DPCM

Sono numerose le misure previste dal decreto della Presidenza del Consiglio in Lombardia e nelle 14 province del Nord Italia fino al 3 aprile. Tra queste si indica la necessita’ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante e il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o
a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

CONTROLLI – In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Ancora: sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attivita’; sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

NIENTE FUNERALI – Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospese anche le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono
svolgersi preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

BAR E RISTORANTI – Sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Prevista la sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. Sono consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale.

NEGOZI E SUPERMERCATI – Ancora sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie,
servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti.0
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore di questi esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


Sandro Bennucci

Direttore del Firenze PostScrivi al Direttore

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