I riflessi del Covid-19 sulla giustizia, sui processi civili, penali, amministrativi e contabili

FOTO FRANCO SILVI/ANSA
Il Covid-19 sospende tutti i termini processuali, sia per i processi con udienza rinviata causa Coronavirus, sia per gli altri; e anche per appellare. E quanto chiarito espressamente dalle norme in materia di giustizia del decreto legge Cura Italia, approvato ieri dal consiglio dei ministri. Un articolo di Antonio Ciccia Messina sul Sole 24 Ore ce lo spiega in dettaglio
Per effetto del decreto Cura Italia i processi – civili e penali – sono rinviati a dopo il 15 aprile 2020. E i termini processuali sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile; anche per i procedimenti per cui non è fissata udienza in questo periodo. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, così come per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (non solo processi) civili e penali (non solo quelli pendenti).
Sono sospesi, quindi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è rinviato alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è rinviata l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sospesi, quindi, anche i termini per impugnare le sentenze.
Ci sono però, ovviamente, logiche eccezioni. I rinvii di udienze e le sospensione dei termini non operano, nel settore civile, per materie particolarmente urgenti (famiglia, minori, diritto fondamentali, ecc.) o dichiarati urgenti dal giudice. Anche nel penale: tra gli altri, procedimenti con termini in scadenza delle misure cautelari o su richiesta degli imputati.
Dal 16 aprile al 30 giugno 2020, (ma anche nel periodo precedente per i processi non sospesi e non rinviati), l’attività riprende ma a scartamento ridotto e con tutte le cautele del caso per proteggere le persone e scongiurare il diffondersi dell’epidemia. I capi degli uffici giudiziari stabiliranno le misure, per evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone: udienze a porte chiuse, prenotazione degli accessi agli uffici, possibili ulteriori rinvii a dopo il 30 giugno 2020, udienze civili celebrate solo con lo scambio telematico degli atti e così via.
Viene confermata la sospensione di prescrizioni e decadenze e la esclusione del conteggio della sospensione forzata dalla durate dei processi ai fini dell’indennizzo da giudizi lumaca. Fino al 30 giugno 2020 scatta l’obbligo deposito telematico anche gli atti introduttivi e relativi documenti. Scatta l’obbligo di comunicazioni e notificazioni telematiche anche nei procedimento penali. I colloqui con detenuti sono da svolgere a distanza o con il telefono. Sono sospesi i termini anche nelle media-conciliazione e nelle negoziazioni assistite. Rinvii, congelamento dei termini e altre misure valgono anche per i procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Processi amministrativi. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020. Sono rinviate le udienze; le istanze cautelare sono decise con decreto del presidente fuori udienza Fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie passano in decisione, di regola, senza discussione orale.
Corte dei conti. La sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.
Un periodo di riposo per giudici e avvocati.
