Toscana, modifica scheda elettorale: opposizioni attivano Collegio di garanzia

FIRENZE – E’ stata approvata ieri a maggioranza, con i soli voti del Pd, la legge di manutenzione regionale toscana 2019,duramente contestata dalle opposizioni perche’ contiene anche”l’emendamento Marras” sulla modifica alla scheda elettorale. Un vero e proprio blitz per le opposizioni del centrodestra che ieri,incassato il “niet” del Presidente del Consiglio Eugenio Giani al rinvio dell’approvazione in aula per l’acquisizione di un parere giuridico sull’ammissibilita’ dell’emendamento, oggi hanno attivato il Collegio di Garanzia sulla procedura di verifica statutaria. Tra l’altro, un documento, votato in Parlamento nei giorni scorsi, invitava tutte le regioni a non modificare le leggi elettorali approfittando dell’emergenza-Covid.
«Nel diritto la forma e’ sostanza -dichiarano i tre capigruppo del Centrodestra toscano Paolo Marcheschi (Fdi), Elisa Montemagni (Lega) e Maurizio Marchetti (Fi)- non e’ ammissibile che Giani, in qualita’ di Garante dell’assemblea legislativa, abbia messo in discussione la legge di manutenzione con l’emendamento, proposto e votato solo dal Pd, sul cambio della scheda elettorale. Non e’ mai successo nella storia della Regione Toscana che una modifica come quella della scheda elettorale fosse inserita all’interno di una legge, come quella di manutenzione, che ha come unico fine quello di garantire la qualita’ della normazione (art.44 dello Statuto).Avevamo chiesto a Giani un parere preventivo sull’ammissibilita’ dell’emendamento, ma in modo arrogante e pretestuoso ha preferito portare la legge in approvazione senza un parere giuridico pro veritate. Oggi siamo stati costretti ad attivare la procedura d iverifica statutaria, prevista dallo Statuto. Il Collegio di Garanzia si dovra’ esprimere sulla legittimita’ dell’inserimento di questo emendamento sul cambio di scheda nella legge di manutenzione. Il Presidente del Consiglio regionale Giani ora e’costretto, come prevede la procedura della legge regionale 34/2008, a sospenderne la promulgazione fino all’espressione del Collegio».
