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Privacy nelle comunicazioni elettroniche: i limiti posti dalla Corte di giustizia Ue

BRUXELLES – La Corte di giustizia europea ha bocciato, il 6 ottobre, le normative nazionali che impongono la raccolta e la conservazione indiscriminata dei dati personali da parte delle società di telecomunicazioni e di quelle tecnologiche operanti in questo campo, confermando che il diritto dell’Unione si oppone a questo tipo di disposizioni salvo quando siano giustificate da una “grave minaccia” alla sicurezza nazionale. Lo ha reso noto la stessa Corte.

I giudici europei hanno emesso due sentenze che riguardano casi di applicazione della direttiva Ue sulla privacy (in particolare per quanto riguarda le cosiddette comunicazioni elettroniche) sollevati dalle autorità del Regno Unito, della Francia e del Belgio. La Corte ha quindi stabilito innanzi tutto che norme nazionali che introducano “la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e alla localizzazione delle persone” sono in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva europea. Limitazioni al diritto alla privacy degli utenti possono essere introdotte in deroga alla direttiva, secondo i giudici, solo in presenza di “gravi minacce” alla sicurezza e per un periodo di tempo limitato “allo stretto necessario”. Ma estendibile in caso del persistere della minaccia. Questa fattispecie può essere applicata anche nel caso di gravi reati criminali e per la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Tuttavia, sottolinea la Corte, una “ingerenza di tale portata nei diritti fondamentali dei cittadini deve essere accompagna dalle necessarie garanzie ed essere soggetta al controllo di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente”.

Sempre alla luce dell’applicazione della direttiva sulla privacy e della Carta dei diritti fondamentali, per i giudici europei è poi possibile imporre la conservazione “generalizzata e indifferenziata” degli indirizzi IP “se limitata allo stretto necessario”. Possono invece essere conservati senza limiti di tempo i dati relativi all’identità civica degli utilizzatori dei mezzi di comunicazione elettronica.

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