Pensioni, a dicembre assegni più ricchi grazie al bonus Natale e altri benefici di legge
Abbiamo ripetuto più volte che i pensionati risultano essere il bancomat preferito non solo di questo governo, ma anche di molti altri dei precedenti, a cominciare da quello autodefinitosi Salvaitalia della non rimpianta coppia Monti -Fornero.
Stavolta dobbiamo invece rilevare che, nel mese di dicembre, sono applicati alcuni specifici benefici per diverse categorie di pensionati. Ma non solo, buone notizie arrivano per il 2022, perché grazie alle rivalutazione ci saranno degli aumenti. Ma quali piacevoli sorprese trovano i pensionati nel cedolino della pensione di dicembre? Ci si riferisce ovviamente agli assegni bassi e medi, perché quelli medio alti sono, come al solito, falcidiati dalla volontà di taglieggiare gli assegni ritenuti ricchi (oltre 50.000 euro netti all’anno), dimostrata anche dal governo Draghi, appoggiato in questo dalle sinistre e dai sindacati.
Maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare
Il cedolino di dicembre è particolarmente ricco per chi ha diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), perché a queste persone viene riconosciuta una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’ANF.
Gli incrementi sono pari a:
37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a 2 figli;
55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno 3 figli.
La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.
Quattordicesima
Con la rata di dicembre 2021 viene pagata anche la seconda tranche della somma aggiuntiva per il 2021, la cosiddetta “quattordicesima”, con questi criteri:
pensioni della gestione privata: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età), dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste
pensioni della gestione pubblica: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste.
Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.
Importo aggiuntivo di 154,94 euro per il 2021
Sulla rata di dicembre 2021 viene poi anche corrisposto, per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro introdotto a partire dal 2001 per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.
Si precisa che, per le pensioni della gestione pubblica, il pagamento non viene gestito in via centralizzata ma è effettuato dalle diverse strutture territoriali sulla base della preliminare verifica dei requisiti richiesti.
Conguagli modello 730/2021
Proseguono poi anche sulla pensione di dicembre, tenendo conto anche del rateo di tredicesima, le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili dei modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo la data del 30 giugno 2021.
Sul rateo di pensione si procede:
al rimborso dell’imposta a credito del contribuente;
alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile (potete scaricare l’app INPS Mobile gratuitamente qui).
Attribuzione provvidenze in favore dei grandi invalidi
Infine, anche sulla pensione di dicembre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Sono infatti stati estesi agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, gli effetti delle domande già prodotte.
Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:
900 euro mensili per i pensionati affetti da queste tipologie di invalidità:
– alterazioni organiche e irreparabili di entrambi gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente
– perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme
– alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate
– lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto
450 euro mensili per i pensionati affetti da queste tipologie di invalidità:
– lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale
– perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi
– amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza
– alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale
– perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia
– perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici
– perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba
– alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera.