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Fiorentina-Maccabi, Prefettura: due giorni di divieti e strade chiuse intorno al Franchi. Mercato sospeso giovedì

FIRENZE – Chiuse le strade intorno allo stadio Franchi in vista dell’incontro di Conference League tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, giovedì 14 marzo. Ma divieti che scatteranno anche mercoledì 13. Sono misure decise nel pomeriggio di oggi, 12 marzo 2024, in Prefettura dal Comitato provinciale per la sicurezza pubblica (Cosp). Ordinanze comunali stabiliscono nel dettaglio le chiusure al transito. Le prime chiusure riguardano viale Paoli e via Valcareggi già dalla mezzanotte.

Altre chiusure seguiranno – a scaglioni orari successivi, sia il 13 sia il 14 marzo – fino a cinturare per gradi l’area dello stadio Franchi. Il divieto di transito in queste strade va avanti fino a mezzanotte del 14 marzo o, comunque, fino a ‘cessate esigenze’. Inoltre il prefetto, Francesca Ferrandino, nel giorno della gara e fino alle ore 7 del 15 marzo ha vietato la vendita di bevande alcoliche da asporto e il consumo non può essere fuori dai locali che le somministrano. Il divieto vige sia in centro che in zona stadio.

Vietato anche portare spray urticanti all’interno dello stadio e anche all’esterno, nelle strade delle vicinanze. Infine, il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà regolarmente mercoledì 13 marzo, ma il 14 marzo sarà sospeso.

Ma ecco il testo integrale del comunicato emesso nella tarda serata di oggi, 12 marzo 2024, dalla Prefettura di Firenze:

In vista dell’incontro di calcio di Conference League “Fiorentina – Maccabi Haifa” in  programma il prossimo 14 marzo, nella giornata odierna, si è riunito il Comitato  Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui oltre ai vertici delle Forze di polizia ha  partecipato il Sindaco di Firenze, unitamente agli Assessori alla Sicurezza Urbana e  all’Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze. 

All’esito dell’analisi svolta il Consesso, all’unanimità, ha ritenuto necessaria l’adozione  dei seguenti provvedimenti: 

1) Divieto ai sensi dell’art. 2 del TULLPS: 

– di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di  qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o  lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita; 

– di consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli  esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla  somministrazione; 

– di detenzione dei cc.dd. spray contenenti principi urticanti all’interno dello  stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo. 

Il provvedimento, adottato dal Prefetto Ferrandino avrà la seguente durata: dalle ore 7,00  del 14 marzo alle ore 7,00 del 15 marzo e riguarderà le seguenti aree: 

a) centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze che ha come perimetro le  seguenti aree di circolazione: 

o Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza  Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta);  Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della  Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale  Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario;  Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta);  Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci (Consolato  Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le  Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale  Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove  confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Giardino di Boboli, zona  Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino  alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò;

b) nonché l’area esterna dello Stadio A. Franchi compresa nel seguente perimetro:  Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo  D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale  Righi, Viale Volta. 

Nello stesso provvedimento è stato disposto il divieto di detenzione di qualsiasi genere  di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno  dell’impianto sportivo, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure,  Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De  Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta. 

2) A partire dalla serata odierna, saranno istituiti con apposite ordinanze comunali le  chiusure al transito delle seguenti aree stradali

13 marzo 2024 

o dalle 00:00 del 13 marzo 2024, chiusura di Viale Paoli e Via Valcareggi. Si  precisa che il divieto non riguarderà il parcheggio ubicato in piazza Berlinguer; 

dalle ore 15,00 del 13 marzo, oltre a permanere la chiusura di Viale Paoli e Via  Valcareggi, saranno altresì chiusi Viale Nervi, Piazzale Campioni del ’56 e  Piazzale Campioni del ’69; 

o dalle ore 20:00 del 13 marzo, oltre alle chiusure sopraindicate, sarà altresì chiusa Viale Fanti tratto Mille – Volturno (eccetto controviale);  

14 marzo 2024 

permangono le chiusure disposte il 13 marzo e i divieti verranno estesi alle  seguenti aree: 

o dalle ore 00:00 del 14 marzo, saranno altresì chiuse Viale Fanti (area di  parcheggio retro presidio della “Misericordia”) e piazzale Berlinguer; 

o dalle ore 10:30 del 14 marzo, oltre alle chiusure sopradescritte, saranno altresì  chiuse successivamente le restanti aree sottratte al regolare transito in occasione  dei consueti incontri di calcio. Inoltre, sempre dalle ore 10:30 della medesima  giornata, saranno interdette alla circolazione via Duprè (nel tratto Fanti-Frusa),  via Mameli (nel tratto Fanti – Frusa), via Carnesecchi (nel tratto Fanti-San  Gervasio). 

Il termine delle chiusure sopradescritte è previsto fino alle ore 24:00 del 14 marzo e  comunque fino a cessate esigenze.

Il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà regolarmente mercoledì 13 marzo,  mentre giovedì 14 marzo sarà sospeso. 

Nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica è stata richiamata  l’attenzione delle Forze di polizia circa la puntuale applicazione dell’art. 6 bis, comma 1,  della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che punisce il lancio o l’utilizzo – in modo da creare  concreto pericolo per le persone – di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti  per l’emissione di fumo o di gas visibili nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni  sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che  partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (omissis).



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