Fisco: che differenza c’è tra tasse e imposte? Ve lo ricordiamo
ROMA – Molte volte anche chi scrive abitualmente di temi economici nella fretta di arrivare al termine dell’articolo crea nei lettori una qualche confusione utilizzando indifferentemente i termini tassa e imposta. Che vengono spesso equiparati, eppure la differenza c’è e non è da poco. Chiariamolo una volta per tutte, anche per noi stessi.
TASSA – La tassa è una tipologia di tributo, ovvero una somma di denaro versata dai privati cittadini allo Stato per il godimento di determinati servizi. Le tasse, quindi, servono a finanziare le cosiddette spese ‘divisibili’ relative a specifici servizi, ad esempio la Tari è destinata a finanziare i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
IMPOSTA – Al contrario, l’imposta consiste in un prelievo coattivo di ricchezza dal cittadino contribuente volto al finanziamento delle spese ‘indivisibili’, ovvero quelle destinate alla copertura della spesa pubblica. L’articolo 53 della Costituzione stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, ovvero in base al proprio patrimonio, reddito e consumo.
Semplice no? Ricordiamocene per il futuro.
roberto
S ig.re Cipriani,
Per capire il Vero significato del 2 commi, tra di loro inscindibili, dell’articolo 53 della Costituzione meglio rendere la parola a chi li ha formulati e illustrati all’Ass. Cost. del 23 maggio 1947.
La deduzione delle spese primarie e sociali fanno parte della capacità contributiva di cui al 1° comma dell’articolo 53 della Costituzione che una volta dimostrate dalle ricevute fiscali faranno emergere il sommerso!
Anche in questo 1°comma la persona venne messa al Centro con la sua vita economica che è fatta di ricavi e di spese!
I Costituenti, dopo 20 anni di fascismo dove la PERSONA UMANA venne sistematicamente violentata e un partito si fece stato,
decisero di mettere al CENTRO la PERSONA UMANA e la comunità che si fa Stato al suo servizio (1a sottocommissione Ass. Cost.)
Per capire il motivo per cui è stato scritto questo articolo non resta che rendere la parola al Costituente che,tra gli altri, ha elaborato ed illustrato all’Ass. Cost, l’articolo 53 in questi 2 commi: Tutti concorrono alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.! Buona lettura!
I Costituenti, dopo 20 anni di fascismo dove la PERSONA UMANA venne sistematicamente violentata e un partito si fece stato,decisero di mettere al CENTRO la PERSONA UMANA e la comunità che si fa Stato al suo servizio (1a sottocommissione Ass. Cost.incaricata di scrivere quali diritti sociali collettivi e come finanziarli in modo strutturale!) Ecco il relatore On.le Scoca illustrare, a nome di tutti i partiti, i veri significati di pro di capacità contributiva e progressività del sistema tributario nel suo complesso a nome di tutti i partiti. ( 23 maggio 1947 “Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e quelli dei suoi famigliari. Sono questi carichi economici, che caratterizzano quella capacità contributiva che l’articolo concordato,questa mattina, pone a base dalla imposizione ed i loro importi devono essere utilizzati per misurare la capacità contributiva effettiva”.……L’aspetto finanziario acquista sempre una maggiore importanza, e tocca tutti noi in misura sempre più notevole. ……il nostrosistema tributario, regolato dall’articolo 25 dello statuto Albertino, è informato al criterio della proporzionalità.Ma poi ,considerandoche più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti sui consumi che, attuando una progressività a rovescio, recano una grave ingiustizianei confronti delle classi meno abbienti.Questa ingiustizia deve essere eliminata in sede di accertamento del reddito globale personale,ciò significa che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Si può discutere sulla misura della progressività non sul principio. La progressività deve essere effettivamente operanteChi paga il 10% di imposta su 10.000 lire rimane con 9.000 lire per i suoi bisogni quotidani mentre chi ha 100.000 lire e paga il 10% diimposta rimane con 90.000 lire. E’ evidente che il 1° sopporta un sacrificio assai maggiore del 2°. Sarebbe bene alleggerire il 1° erendere meno leggero il 2°!“Se esaminiamo l’attuale nostra legislatura, accanto alle normali leggi di imposta ci sono ECCEZIONI, troppe DIFFERENZE di TRATTAMENTOtra classi di cittadini ed altri classi, tra varie CATEGORIE di CONTRIBUENTI, LESIVE del principio di UGUAGLIANZA e di SOLIDARIETA’SOCIALE presenti in questa prima parte di Costituzione.Queste gravi MENDE della nostra legislazione vanno eliminate con una RADICALE riforma tributaria”
L’esistenza della diversità di trattamento fiscale tra categorie è ancora in vigore e viola sia l’articolo 53 nei suoi due commi sia l’articolo3 sul principio di uguaglianza. Questa differenza di trattamento venne superata dalla legge delega 825/71 che recepiva i due commidell’articolo 53 ma , poi , non seguirono i decreti attuativi. Le leggi che seguirono confermarono l’impianto dell’articolo 25 del vecchiostatuto Albertino cioè uno degli ostacoli di ordine economico e sociale da rimuovere di cui all’articolo 3 della Costituzione.