Skip to main content

Nuovi Bonus fiscali per la casa

Ristrutturazioni edilizie
Ristrutturazioni edilizie

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 31 maggio sui lavori di ristrutturazione, introducendo significative modifiche rispetto al testo iniziale. Viene prorogata al 31 dicembre 2013 la detrazione agevolata del 50% per le spese sostenute per ristrutturazione edilizia (in luogo del 36%), i cui pagamenti dovranno essere sempre effettuati tramite gli speciali bonifici in vigore dal 2011, in cui la banca provvede a versare all’erario il 4% dell’importo, trattenendolo alla ditta che ha emesso fattura.

Tale detrazione fiscale era in vigore per tutte le spese pagate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, e verrà scalata in 10 anni dall’imponibile Irpef. Viene confermato in € 96.000 il limite massimo di spesa per immobile su cui calcolare la detrazione.

Ma le novità introdotte dal decreto non finiscono qui: chi avrà ristrutturato casa, godendo dunque dell’agevolazione fiscale al 50%, potrà avvalersi di un altro bonus per l’acquisto di arredi destinati all’immobile ristrutturato.

La nuova detrazione sarà anch’essa pari al 50% della spesa per un limite massimo di € 10.000, da suddividere, anche in questo caso in 10 anni. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico, dal quale dovranno risultare tutti i dati relativi alla fattura pagata, il codice fiscale e la partita Iva del beneficiario del pagamento oltre al codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione. Andranno rispettate, insomma, le stesse norme che regolano la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: si parla dunque di due bonus obbligatoriamente legati tra loro e che seguono le stesse regole. Va notato che è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e non di elettrodomestici, televisori e computer, a differenza di quanto era previsto da un bonus similare concesso per il solo 2009.

Il testo non specifica che le spese per i mobili di arredamento siano direttamente correlate al lavoro di ristrutturazione, basta che si tratti di acquisti fatti dallo stesso soggetto: quindi non sarà possibile per il proprietario dell’immobile portare in detrazione l’acquisto di mobili a fronte di lavori di ristrutturazione condominiali, mentre sarà di contro accettato l’acquisto di arredamenti a fronte di lavori direttamente da lui sostenuti, senza dover dimostrare una correlazione.

Si potrà quindi ad esempio, ristrutturare un bagno ed acquistare nuovi mobili del salotto.

Meno chiara nel testo la esclusione degli elettrodomestici: occorrerà attendere le Circolari esplicative della Agenzia delle Entrate per capire se gli elettrodomestici da incasso di una cucina potranno essere considerati nel computo dei 10.000 euro di spesa detraibile per arredamento o meno.

Un’altra novità nel campo delle detrazioni fiscali riguarda il risparmio energetico, la cui percentuale di detrazione viene aumentata dal 55% al 65%. Nel testo iniziale questo aumento avrebbe dovuto decorrere dai lavori pagati dal 1 luglio, ma ciò rischiava di comportare un blocco dei pagamenti sui lavori già in essere, per farli ricadere nel nuovo regime ed il testo é stato corretto facendo godere l’aumento fin dalla pubblicazione della Gazzetta; l’aumento é quindi già in essere dal 6 giugno.

La detrazione del 65% é in vigore fino al 31 dicembre 2013. La scadenza, però, viene prorogata al 30 giugno 2014 per i soli lavori a carico dei condomini. Sono escluse, però, da questa nuova agevolazione, le spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento a pompe di calore o di scalda-acqua normali.

Va precisato, comunque, che il decreto nulla varia per quanto riguarda la documentazione comprovante le nuove detrazioni: serviranno, quindi, come in precedenza, le fatture e i relativi bonifici per usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia ( la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara era stata abolita dal 14 maggio 2011), mentre per la detrazione del 65% per risparmio energetico sarà necessaria anche la comunicazione da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741