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Mini Imu sulla prima casa: occhio alla scadenza

Anci, l'allarme dei Comuni toscani: incertezza sui tagli e la discussione sull'Imu creano disagi

Scade venerdì 24 gennaio la rata della cosiddetta «mini-Imu», ovvero il conguaglio dovuto per il 2013 sull’abitazione principale, nei soli comuni che hanno aumentato la aliquota rispetto a quanto previsto come aliquota base originaria (4 per mille).

QUANTO SI PAGA – La cifra da pagare in unica soluzione sarà pari al 40% della differenza tra la nuova aliquota del 2013 e l’aliquota base del 4 per mille. Ad esempio, se l’aliquota deliberata per il 2013 è del 5 per mille, l’importo da pagare sarà il 40% dell’1 per mille.

DOVE SI PAGA – Entro il 24 gennaio, in banca o alla posta con il modulo F24 ed il codice tributo 3912, relativo alla abitazione principale.

IMPORTO MINIMO – La cifra minima da versare, che per una legge del 2002 non dovrebbe essere inferiore a 12 euro, viene in questo caso stabilita da ogni singolo comune sul proprio regolamento Imu, scendendo anche al di sotto di tale importo (ci sono casi di 5 o addirittura 2 euro). Ciò ingenera ulteriore confusione ed inutili difficoltà per reperire questo dato, trattandosi comunque, e per fortuna, di versamenti di piccolo importo per la maggioranza delle abitazioni.

CODE AI CAF – Si tratterà quindi a ben vedere di pagare importi nella maggior parte dei casi piuttosto modesti, ma che stanno obbligando comunque i contribuenti di oltre 5.000 comuni italiani a recarsi ancora presso Caf e studi di commercialisti per calcolare il conguaglio di una imposta che avrebbe dovuto essere ormai abolita; contribuenti che sono residenti in comuni che nella maggioranza dei casi hanno aumentato la aliquota quando ormai era quasi certo che la tassa sarebbe stata cancellata, solo per speculare su un maggior rimborso statale distribuito a seguito della cancellazione.  Il rimborso statale per il comune ci sarà, ma contenuto nel 60 % della maggiore imposta, da qui la necessità della integrazione del 40 % da parte del contribuente.

ALTRE SCADENZE – Restano confermati gli obblighi relativi alle altre abitazioni e a tutte le altre categorie di immobili per quanto riguarda le scadenze, dovute al 16 giugno e al 16 dicembre, e le aliquote deliberate dai singoli comuni.

PAGAMENTO TARDIVO – Ma il superlavoro per  Caf e commercialisti non é solo legato ai conguagli. Per coloro che non avessero effettuato i versamenti o che li avessero effettuati in misura inferiore al dovuto, resta la possibilità di poter ancora versare qunto dovuto ai fini Imu utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso, ossia aggiungendo al versamento una sanzione calcolata per una cifra pari a:

– 0,2% al giorno fino a 15 giorni di ritardo

–  3% dal 16° giorno e fino a 30 giorni di ritardo

– 3,75% dal 31° giorno di ritardo ed entro un anno

Oltre alla sanzione andranno calcolati gli interessi giornalieri dalla data della scadenza alla data del pagamento. Da notare che il tasso di interesse,che fino al 31 dicembre 2013 era del 2,5% annuo, a partire dal 1° gennaio 2014 è stato ridotto al 1% annuo. Questo porterà a dover fare un doppio conteggio degli interessi, calcolando separatamente gli interessi per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2013 (con il 2,5 %) e gli interessi  per i giorni di ritardo del 2014  (con  l’1 %) e poi sommare i due importi.

La formula da utilizzare in entrambi i casi sarà:

cifra da pagare x n.giorni di ritardo x tasso interesse / 36.500.

Leggi qui l’elenco aggiornato al 9 dicembre 2013 dei  Comuni della Toscana dove si paga la Mini Imu 2013

 

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Fisco, Imu


Piero Corradini


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