Poteri del Capo dello Stato: dallo scioglimento delle Camere alla concessione della grazia

Subito dopo il giuramento, nella mattinata del 3 febbraio, Sergio Mattarella avrà pieni poteri da presidente della Repubblica. Vediamo quali sono. Partendo dal fatto che possono essere rilevanti, nonostante il fatto che il nostro non sia un regime presidenziale. Sono definiti essenzialmente da tre articoli della Costituzione: l’87, l’88 e il 92. Il settennato + 2 di Giorgio Napolitano ha di fatto innovato la prassi, perché negli ultimi anni il Presidente ha esercitato i suoi poteri in modo da stabilire sostanzialmente lui l’indirizzo della politica nazionale. Secondo la nostra Carta Costituzionale questi sono i principali poteri del Presidente:
Nomina il Primo Ministro e i Ministri
È il Presidente a nominare il Primo Ministro dopo essersi consultato con i vari gruppi parlamentari. Da quando in Italia è presente sulla scheda elettorale il nome del candidato premier, questa funzione è in parte venuta meno, ma la sua importanza si è toccata con mano con la nomina di Mario Monti, poi di Enrico letta e infine di Matteo Renzi a Presidente del Consiglio, decise – di fatto – dal Capo dello Stato. Che nomina anche i ministri su indicazione del premier.
Scioglie le Camere
Il principale potere del Capo dello Stato. Può farlo dopo aver sentito i loro presidenti, e di fronte a fatti molto gravi o in situazioni di pericolo per il Paese, rispetto ai quali il governo resti inerte. Non può farlo, invece, negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano con i sei mesi conclusivi della legislatura.
Può negare la firma a leggi e decreti
Le leggi approvate dal Parlamento non sono valide finché il Presidente non le ha firmate. Il Capo dello Stato, quando ritenga che ci siano difetti di costituzionalità, può rifiutarsi di firmare e rinviare il testo alle Camere. Se il Parlamento lo rimanda indietro senza aver fatto modifiche, allora il Presidente è costretto a firmare la legge (sarà, nel caso, la Corte Costituzionale a bocciarla successivamente)
Indice referendum
È il presidente della Repubblica a indire i referendum che hanno ottenuto la quantità necessaria di firme e sono stati considerati ammissibili dalla Corte Costituzionale. In caso di referendum abrogativo, che quindi cancella una legge esistente, se la consultazione ha esito positivo, è il Capo dello Stato a dichiarare abrogata la legge sottoposta a giudizio popolare.
Invia messaggi alle Camere
Il Capo dello Stato può convocare le Camere in seduta straordinaria o inviare loro messaggi. Questo viene fatto per lanciare un monito o per fare pressioni affinché un impegno non mantenuto venga portato a termine (Napolitano ha ed esempio inviato messaggi alle Camere per sottolineare l’abuso che veniva fatto dei decreti legge nel febbraio 2012).
Presiede le Forze Armate
Il Presidente della Repubblica è anche presidente del Consiglio Supremo di Difesa, e detiene quindi il comando di tutte le forze armate, ma solo in funzione di garanzia. È il Capo dello Stato a dichiarare lo stato di guerra, dopo che questo è stato deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
Il Presidente della Repubblica è anche a capo del potere giudiziario, come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (che ha lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato).
Rappresenta l’unità nazionale
Secondo quanto recita l’articolo 87 della Costituzione Italiana: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Per questa ragione per la sua elezione si richiede, almeno nelle prime tre votazioni, una maggioranza di due terzi del Parlamento: per evitare che colui che deve rappresentare tutta l’Italia possa essere deciso solo da una parte politica.
Inoltre può nominare senatori a vita (art. 59), salvo riforme in corso; nomina cinque giudici della Consulta (art. 135); conferisce le onorificenze; può concedere la grazia e commutare le pene.
