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Tortura: Forze dell’ordine contro il nuovo reato. Che includerebbe le manganellate nei comizi

L’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, divenuta strumentalmente urgente per le forze di sinistra dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per le violenze commesse alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, è oggetto di acceso dibattito. Quanto è successo a Massa, ad esempio, dove alcuni attivisti di sinistra hanno forzato il blocco della polizia in occasione di un comizio del leader leghista Salvini, e due sono stati feriti, sembra da una manganellata, potrebbe in futuro configurarsi come tortura.

FORZE DELL ‘ORDINE – Il nuovo testo approvato dalla Camera prevede infatti la configurabilità del reato anche in presenza di un unico atto di violenza o minaccia e prevede per questo il carcere da 4 a 10 anni. È prevista un’aggravante nel caso in cui la tortura venga perpetrata da un pubblico ufficiale con pene che vanno dai 5 ai 12 anni. Di fronte a norme così concepite, il Capo della polizia, Alessandro Pansa, il comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, e quello della Finanza, Saverio Capolupo, sentiti in commissione Giustizia al Senato, hanno lasciato intendere che se il reato di tortura fosse varato così com’è, il rischio sarebbe un devastante caos per le attività di ordine pubblico. I vertici delle forze dell’ordine hanno, dunque, suggerito che il reato sia configurabile solo quando la condotta presenti elementi di gravità tali da non integrare altre ipotesi di reato contro la persona che si connotano per una minore rilevanza penale.

NITTO PALMA – Il presidente della Commissione giustizia, Nitto Palma, ha poi contestato l’articolo 613-bis del codice penale che, così come modificato, punirebbe «chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche». Una formulazione che, secondo Palma, configura «il delitto di tortura in termini incerti ed ambigui, al confine tra reato proprio e reato comune».

ALTRI STATI – Cosa prevedono gli altri Stati europei che hanno già il reato nel loro codice penale? Innanzitutto occorre precisare che quasi ovunque il reato colpisce la condotta di qualsiasi cittadino, con aggravanti speciali per particolari categorie di persone, come i pubblici ufficiali.

In Francia il reato di tortura o atti di barbarie è disciplinato dal codice penale e riguarda ogni cittadino. La pena “minima” è fino a 15 anni senza possibilità di godere dei benefici come la sospensione o il frazionamento. La reclusione può arrivare fino 20 anni se commessa su un minore o un disabile fisico o psichico (fino a 30 se il reato è commesso da un genitore, o in maniera abituale nei confronti di una persona vulnerabile per età, malattia o infermità). In caso di morte è previsto l’ergastolo.

Nel Regno Unito, “il Criminal Justice Act” del 1988 prevede la detenzione a vita per chi commette il reato di tortura. Ossia «il pubblico ufficiale» che nell”esercizio delle sue funzioni «pone in essere azioni tali da procurare ad altri sofferenza fisica o psicologica»”. Occorre considerare che il sistema inglese è regolato dalla ‘common law’ e che il cittadino che colpisce un bobby è punito molto severamente e non è considerato un eroe come avviene in Italia.

Il codice penale di Madrid modula le pene in base all’autore del reato. In via generale la pena va da 6 mesi a due anni. Se a commettere il reato di tortura è un funzionario pubblico la detenzione va da 2 a 6 anni per fatti gravi e da uno a 3 per fatti meno gravi. In ogni caso è prevista l’inabilitazione assoluta da 8 a 12 anni.

La Germania vieta l’uso della tortura ma non esiste una norma specifica del codice penale. Ci sono tuttavia norme assimilabili a questa fattispecie. In particolare i maltrattamenti fisici e psichici in generale sono puniti con la reclusione fino a 3 anni – elevata a 5 per fatti gravi – che passa da 1 a 10 se compiuti da un pubblico ufficiale.

G8 GENOVA – La sensazione è che questa celerità e questa severità siano anche la conseguenza emotiva della condanna della Corte europea di Giustizia verso l’Italia per i fatti del G8 di Genova. Il testo della Camera, fra l’altro, potrebbe far applicare il reato di tortura anche all’episodio di una manganellata durante uno scontro; l’antagonista o l’ultras di turno potrebbero appellarsi al nuovo testo.

MILANO – Vale la pena di ricordare quello che è appena successo a Milano dove, all’inaugurazione dell’Expo, i black bloc hanno devastato vetrine, negozi, auto, hanno sfregiato la città e ferito 11 poliziotti, mentre le Forze dell’ordine, cha hanno soltanto contenuto le violenze senza reagire energicamente, sono state poi accusate di non aver difeso i cittadini. O quello che succede in Toscana ai comizi di Salvini; ogni manifestante che cercasse di impedire ad altri con la violenza di parlare e venisse colpito dalle Forze dell’ordine, col nuovo reato potrebbe diventare vittima. Contando anche sul fatto che l’Associazione nazionale Magistrati avrebbe affermato che la formulazione del reato sarebbe giusta così.  E anche su questo tema è polemica. Per questo mi pare opportuna una definizione che risulta equilibrata a una lettura comune fra coloro che operano in nome dello Stato.

Polizia, reato, tortura


Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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