Banche salvate: i rimborsi ai risparmiatori entro 60 giorni. Procedura automatica, ma con paletti: ecco quali
ROMA – I rimborsi ai risparmiatori incappati nel fallimento di Etruria, Banca Marche, CariFe e CariChieti, saranno erogati in soli sessanta giorni. È una delle novità che emergono dal testo del provvedimento approvato venerdì dal consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Per poter presentare la domanda, tuttavia, converrà attendere la conversione in legge del decreto, che dovrà avvenire entro il 2 luglio.
Il rimborso automatico, dell’80% dell’investimento esclude la possibilità di ricorre all’arbitro e viceversa. La procedura partirà al più tardi da luglio, non appena sarà convertito in legge il decreto, e per ciascun risparmiatore si dovrà concludere entro due mesi dalla domanda. Sono alcuni dei dettagli del meccanismo per l’indennizzo degli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, introdotti con il nuovo provvedimento sulle banche.
Ecco come funzioneranno gli indennizzi:
RIMBORSO AUTOMATICO, MA CON PALETTI: è la via cui potrà ricorrere chi ha un reddito lordo sotto i 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro (nel quale vanno calcolato anche il corrispettivo pagato per le obbligazioni subordinate, al netto delle spese per l’acquisto).
OBBLIGAZIONISTI COINVOLTI: secondo le prime stime dovrebbero essere all’incirca 5.000 i risparmiatori che avranno diritto ai rimborsi automatici. Oltre ai parametri di reddito/investimento sono da escludere, infatti i circa 1.900 clienti retail di altre banche che hanno in portafoglio bond azzerati delle 4 banche (i clienti di queste ultime che hanno obbligazioni subordinate sono invece 10.559) ma anche chi abbia acquistato i titoli attraverso broker o sul mercato secondario.
FORFAIT ALL’80% – l’investitore che risponde ai requisiti potrà rivedere l’80% del suo patrimonio azzerato ‘iniziale’. Verrà considerato infatti il corrispettivo pagato al netto delle spese per l’acquisto ma anche al netto della differenza tra il rendimento dei bond alla data di sottoscrizione e il rendimento dei titoli di Stato alla stessa data, considerando anche “gli anni e frazioni di anno” in cui sono state detenute le obbligazioni.
4 MESI PER FARE DOMANDA : chi risponde ai requisiti avrà 4 mesi dalla data di conversione del decreto (che va approvato in via definitiva entro il 2 luglio) per presentare la domanda al Fondo Interbancario, che gestisce il Fondo di solidarietà. Il Fondo dovrà verificare i documenti (compreso il contratto di acquisto dei bond) e liquidare il rimborso entro 60 giorni dalla richiesta.
RISORSE : salta il limite a 100 milioni del Fondo di solidarietà, istituito ad hoc per i rimborsi con la legge di Stabilità. Le risorse, garantite dal Fondo interbancario di tutela dei depositi sarà infatti alimentato “sulla base delle esigenze finanziarie” dell’esito delle procedure automatiche ma anche degli arbitrati.
ARBITRATO: il rimborso forfettario può scattare per tutti quelli che hanno acquistato obbligazioni entro il 12 giugno 2014 (data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue della direttiva Brrd). Restano fuori sicuramente “158 persone che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati” dopo quella data, come ha specificato il premier Matteo Renzi. Questi ultimi, insieme a tutti quelli che non rispondono ai criteri per il percorso automatico, potranno rivolgersi all’arbitro, che sarà istituito (all’Anac) secondo le indicazioni già previste con la legge di Stabilità (un dpcm per l’istituzione e un dpcm con i criteri per la valutazione ‘caso per caso’, da emanarsi non più entro 90 giorni, scadenza ampiamente superata, ma entro 180 giorni, quindi entro giugno). Chi chiede la procedura automatica non può attivare anche quella arbitrale, salvo nel caso in cui possieda anche bond acquistati dopo il 12 giugno 2014.