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Firenze, processo Menarini: le motivazioni delle condanne per i figli di Aleotti (Lucia a 10 anni e Alberto a 7). La difesa: faremo appello

I fratelli Lucia e Giovanni Aleotti, presidente e vicepresidente del gruppo Menarini
I fratelli Lucia e Giovanni Aleotti, presidente e vicepresidente del gruppo Menarini

FIRENZE – Sono uscite le motivazioni delle condanne al processo Menarini. Nell’attività del Gruppo farmaceutico c’è stata all’estero un’articolazione aziendale occulta: un sistema governato dal fondatore Alberto Aleotti, morto nel 2014, e poi partecipato dai figli Alberto Giovanni e Lucia per mantenerne la riservatezza  che solo un ambito familiare poteva garantire. E’ questo uno dei fili conduttori delle motivazioni della sentenza con cui il 9 settembre scorso il tribunale di Firenze ha condannato a dieci anni e sei mesi a Lucia Aleotti e a 7 anni e mezzo il fratello Alberto Giovanni, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo.

Riciclaggio e vari reati fiscali, legati proprio ai capitali accumulati all’estero nel corso degli anni, e in gran parte scudati, dall’allora patron, le accuse per le quali il giudice decise anche la confisca di oltre un miliardo di euro, e l’interdizione per sempre i due fratelli dai pubblici uffici, escludendo per loro l’accusa di truffa. L’inchiesta partì dalla convinzione dell’accusa che negli anni ’80, e fino al 2010, gli Aleotti avessero fatto profitti gonfiando i prezzi dei farmaci a spese dei pazienti, che pagavano di tasca propria più del dovuto, e del Sistema sanitario nazionale, quando si trattava di medicine rimborsabili. Il tutto cercando anche di esercitare pressioni politiche.

Nelle motivazioni ora depositate si legge tra l’altro che «gli eredi avevano la stessa consuetudine di Alberto Aleotti con la costituzione di società di comodo, con la detenzione all’estero, mediante la schermatura di finanziarie e fiduciarie di notevoli somme di denaro». Per il giudice «la dotazione finanziaria, la costituzione, l’amministrazione, gli atti di gestione patrimoniale e la funzione degli investimenti di quelle società, tutte le operazioni compiute mediante l’impiego di quei capitali, non possono considerarsi condotte frammentarie, ciascuna a sè stante e determinata da singole contingenti necessità, essendo al contrario l’espressione di un sistema».

Un sistema che, sempre per il tribunale, era governato dallo scomparso Alberto Aleotti, ma che «venne partecipato da Alberto Giovanni e Lucia Aleotti in una progressione che dalla naturale ignoranza della giovane età si estese alla connivenza». La graduale ascesa dei due fratelli ai vertici del gruppo «fu prevista e voluta dal padre e da loro accettata condividendone le scelte, in una logica di ricambio generazionale e di progressivo avvicendamento». Il motivo era, per il tribunale, la convinzione di Alberto Aleotti che la necessaria riservatezza di quel sistema sarebbe stata tutelata solo in una dimensione familiare. Quanto alle pressioni politiche i giudici di Firenze ricordano che «le attività organizzate e coordinate di pressione politica, di lobbying, dirette a promuovere gli interessi di determinate categorie, in particolare nell’ambito del procedimento di formazione delle leggi sono esercitate in tutti i Paesi di democrazia parlamentare».

Ma in questo caso, scrivono in un’altra parte delle motivazioni, riferendosi al senatore Cesare Cursi, che è stato sottosegretario e poi presidente della commissione industria del Senato ed uno degli interlocutori principali dei vertici del gruppo, «si è ottenuto che un Senatore della Repubblica si mettesse pienamente a disposizione per il perseguimento di un interesse privato», sebbene in un contesto nel quale l’attività «non ha prodotto il risultato voluto».

I legali della famiglia Aleotti, avvocati Cordeiro Guerra e Traversi, hanno annunciato ricorso in appello, spiegando: «Da una prima lettura dellamotivazione risulta che l”aver utilizzato una legge dello Stato italiano per far emergere con lo scudo fiscale capitali detenuti all’estero molti anni fa, sia stata considerata una forma diriciclaggio. Ciò, inoltre, in assenza di qualunque atto o volontà di occultamento da parte dei nostri assistiti».

 

Lucia e Giovanni Aleotti, processo Menarini

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