Skip to main content

Multe: quelle accertate con autovelox debbono rispondere a particolari condizioni stabilite dalla magistratura

autovelox-

Abbiamo più volte segnalato sentenze dei giudici di pace o addirittura della Corte di Cassazione che hanno dato ragione agli automobilisti nella loro quotidiana lotta contro gli autovelox. Ed è stato spesso riconosciuto che le contravvenzioni che derivavano da un accertamento tramite autovelox non erano legittime. Riteniamo adesso opportuno fare un quadro riassuntivo dell’indirizzo giurisprudenziale in materia, citando le sentenze che riteniamo più significative.

COSTITUZIONE – Iniziando da quella che ha operato una vera e propria svolta in materia, la sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, con la quale si è stabilito che gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade devono essere necessariamente revisionati periodicamente, altrimenti sono irregolari e le multe che derivano da un loro rilevamento illegittime. In sostanza è stato dichiarato non in linea con i precetti costituzionali l’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada. Con la conseguenza che tutte le multe comminate attraverso autovelox non revisionati e non ancora pagate, a seguito della pronuncia della Consulta potranno essere annullate. Ma con una precisazione: per legge la necessità di revisione riguardava gli autovelox fissi e non quelli utilizzati dalle pattuglie nelle postazioni di controllo mobili.

Per questi ultimi, infatti, spesso la corretta funzionalità dell’apparecchio era accertata dall’operatore prima dell’inizio dell’attività di controllo e attestata in un apposito verbale. A seguito della sentenza della Consulta è, quindi, più impellente la necessità di correre ai ripari.

Anche a prescindere da quanto stabilito dalla Corte costituzionale, e quindi anche in caso di apparecchi revisionati, è tuttavia necessario che l’autovelox risponda a certi requisiti onde poter legittimamente giustificare l’irrogazione di sanzioni. Innanzitutto il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione.

CASSAZIONE – Essi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l’ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l’utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione.

In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell’effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l’autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una distanza inferiore a quella sovra indicata.

In tal senso, chiarissima è anche la sentenza n. 24526/2006 della stessa Corte, la quale precisa che la ratio della preventiva informazione si rinviene nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.

Infine importanti precisazioni sono state fornite in merito ai requisiti di legittimità degli autovelox: le strade urbane sulle quali possono essere posizionati e la necessaria presenza di un agente preposto al servizio di polizia. Questi due requisiti sono particolarmente rilevanti e da conoscere nel caso in cui si voglia tentare una difesa rispetto a una multa comminata attraverso l’utilizzo degli autovelox.

Innanzitutto tali apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano posizionati su percorsi urbani ordinari, invece, le relative multe sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il nullaosta del prefetto: l’installazione dell’autovelox nelle strade urbane, infatti, è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da banchine laterali, pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza n. 680/2011 della Corte di cassazione, dal verbale della multa deve necessariamente e in ogni caso emergere la presenza di un agente preposto al servizio di polizia nella fase di elaborazione dell’accertamento, cosa che rischia di non essere garantita nel caso in cui il comune interessato esternalizzi totalmente la gestione del servizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741
Firenzepost small logo