Caldaie, riscaldamento: aumenta il bollino (a 20 euro) ma diminuiscono i controlli
FIRENZE – La legge regionale 85/2016, approvata dal Consiglio regionale il 16 Dicembre scorso, dal 1 Gennaio 2017 riconduce alle competenze della Regione la funzione di verifica delle caldaie per i diciotto comuni toscani sopra 40.000 abitanti, concludendo un percorso avviato nel 2015 con la legge n.22/15, attuativa del decreto Del Rio, con la quale la Regione si era assunta la funzione svolta in precedenza dalle Province.
La norma stabilisce standard e modalità di riscossione del bollino, ovvero il corrispettivo dovuto dai cittadini per il servizio di verifica, che aumenta da 10 a 20 euro. Sono state stabilite anche nuove cadenze di controllo. In caso di prima installazione la prima verifica va fatta dopo 4 anni e non più 2.
Competenza esclusiva della Regione Toscana in materia di controlli degli impianti termici; l’art.1 della legge 85/2016 riporta la competenza in materia dei controlli degli impianti termici alla Regione Toscana, su tutto il territorio regionale. Per cui dal 1° gennaio 2017 su tutto il territorio regionale la competenza è passata alla Regione Toscana, che opererà mediante le proprie agenzie (tra cui Agenzia Fiorentina per l’Energia).
I controlli restano provvisoriamente in capo ai comuni di popolazione sopra i 40.000 abitanti (come ad esempio per il comune di Firenze), nel caso in cui sia stati già appaltato il servizio a società esterne, e comunque non oltre il 31/12/2018 (data dopo la quale sarà la Regione Toscana a gestire completamente l’attività).
Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kW di potenza utile nominale. La legge regionale va a modificare il regolamento DPGR 25/R in merito alla periodicità di invio telematico del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo (“Bollino”) per gli impianti termici a gas di potenza utile fino a 100 kW. Per questi impianti infatti viene eliminata la distinzione tra impianti con generatore interno (in locale adibito alla permanenza di persone) ed impianti con generatore all’esterno, che in precedenza consentiva, fino al raggiungimento degli 8 anni di vita di fare l’autodichiarazione (bollino) ogni 4 anni per gli impianti con caldaia all’esterno.
Adesso viene estesa a tutti gli impianti la regola per cui il controllo di efficienza energetica (ed il relativo bollino) si fa alla prima accensione, poi al 4° anno e successivamente ogni 2 anni (salvo ulteriori controlli intermedi in caso di interventi che vadano a modificare l’efficienza energetica), riprendendo di fatto la stessa regola delle revisioni delle automobili. Si ricorda che rispetto al passato la potenza “P” di riferimento è quella nominale “utile” e non più quella al “focolare”.
Nuovi importi dei bollini – L’art. 26 comma 3 della legge regionale prevede la modifica degli importi dei bollini, che dovranno essere definiti da successiva delibera della giunta regionale. In particolar modo l’importo del bollino per gli impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kW, dovrà essere stabilito mediante tale delibera, con un valore massimo di 20,00 euro.