Scuola: governo approva, in extremis, decreti attuativi. Cambiano il voto alle elementari e l’esame di maturità
ROMA – Quasi fuori tempo massimo, a 24 ore dalla scadenza il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni dei 9 decreti attuativi della riforma della buona scuola, di renziana memoria. Si tratta dei decreti legislativi di attuazione previsti dalla legge 107 e introducono importanti novità nel sistema scuola.
Dalla riforma del segmento zero-6 anni a quella del sostegno agli studenti con disabilità fino alla valutazione, cioè il cambiamento del sistema di voto nelle elementari e degli esami di Stato alle medie e alla maturità.
Le novità, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, dovranno poi essere valutate dalle commissioni parlamentari e quindi rinviate all’esecutivo per l’ok definitivo. Ma in questo iter potranno subire altre modifiche.
Si tratta del «secondo tempo» della riforma della Buona Scuola dell’ex premier Matteo Renzi e dell’ex ministra dell’Istruzione Stefania Giannini approvata il 9 luglio 2015. Se fossero stati lasciati scadere i 18 mesi per l’attuazione dei decreti, si sarebbe arenata questa seconda parte della riforma che porterà novità già dal nuovo anno scolastico.
Nello specifico, i provvedimenti prevedono:
1. accesso ai ruoli del personale docenteIl decreto delinea l”articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato Sistema di
formazione iniziale e di accesso. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli.
Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso
formativo.
2. promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell”inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia.
Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, le sezioni per la scuola dell”infanzia e le classi prime per ciascun grado di istruzione, non abbiano classi di più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente;
3. revisione dei percorsi dell”istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale
Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell”identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell”istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l”istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano infine gli indirizzi di studio quinquennali dell”istruzione professionale e si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di Scuole professionali;
4. sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Il provvedimento valorizza l”esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.
5.diritto allo studioAl fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;
6.cultura umanisticaIl decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero
concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di
ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione;
7. disciplina della scuola italiana all’esteroIl decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema Paese e razionalizza le norme sul
personale all’estero;
8. valutazione, certificazione delle competenze ed esami di StatoIl decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:
– ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l”ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione;
– esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza
delle commissioni d”esame viene attribuita al dirigente scolastico;
– esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la riduzione a due delle prove scritte e l”eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla
commissione e il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
– prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;
– attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;
– commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in
possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.