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Bollo auto: la prescrizione è triennale, lo dice la Corte di cassazione

Bollo Auto

ROMA – Avete dimenticato di pagare la tassa automobilistica? Avete anche ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia? Se son passati trentasei mesi e un giorno, potete tirare un sospiro di sollievo, perché, come sancito dalla Cassazione – con l’ordinanza numero 20425, depositata pochi giorni fa –, il cosiddetto bollo auto è soggetto alla prescrizione triennale. Detto in parole povere, una volta passati tre anni, contando dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento, la cartella di pagamento consegnata da Equitalia è da considerare illegittima. Esemplare il caso che ha visto protagonista un’automobilista del Lazio e che, come detto, è approdato in Cassazione.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso proposto dalla donna contro l’avviso di intimazione di pagamento – arrivato dopo una cartella esattoriale – relativo alla tassa automobilistica dell’anno 2001. Di parere opposto, invece, era stata la Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto corretto applicare la prescrizione triennale, dando così ragione alla contribuente.

A fare chiarezza hanno provveduto i giudici del Palazzaccio, sancendo che «la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale» e aggiungendo che questo termine vale anche quando, come nel caso della signora, non è stata impugnata nei termini la cartella esattoriale. Di conseguenza, la scadenza dei tre anni va applicata anche alla notifica dell’intimazione di pagamento ricevuta dalla donna.

Questi calcoli hanno sì permesso alla automobilista di vincere la propria battaglia con Equitalia, ma sono anche destinati a fungere da riferimento per tutti gli altri automobilisti italiani che si ritrovano con un bollo auto lasciato per strada negli anni scorsi. Molti avranno già iniziato fare di conto, calendario alla mano. Beh, meglio tenere presente, comunque, che, in linea generale, una cartella esattoriale ricevuta dopo tre anni e un giorno è da considerare illegittima, ma va comunque impugnata dinanzi ai giudici tributari.

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