Riordino carriere: ricorso collettivo al tar del Lazio da parte di un gruppo di militari
ROMA – Un ricorso collettivo nazionale contro il Governo è stato depositato al Tar del Lazio da un gruppo di militari che chiede la revisione dei due decreti legislativi che a maggio scorso hanno disposto il riordino dei ruoli e delle carriere per le loro categorie.
I provvedimenti, spiega il legale Michela Scafetta che ha assistito i militari, sono stati realizzati in maniera maldestra, con un meccanismo che penalizza le categorie intermedie, quelle impegnate nelle vere attività operative con enormi responsabilità, e lede i loro diritti creando una sperequazione giuridica ed economica.
Da qui l’azione collettiva per chiedere la revisione dei decreti, dove, si legge nel ricorso, palese è la violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nei fatti, ancora una volta l’incomprensibile e dannoso corporativismo militare, ha impedito di procedere ad una vera riforma dal basso, ovvero alla reale unificazione organica che, però, rispettasse la specificità della gerarchia militare.
diego
Trascorso infruttuosamente un ragguardevole lasso temporale, in cui la nostra rivendicazione è rimasta pressochè inascoltata, eccerescendo il senso di sfiducia nei confronti dei rappresentanti tutti (ad eccezione forse del buon Colangelo), mi sento di riepilogare i principali accadimenti in ordine alla nostra infausta condizione, promuovendo la possibilità di porvi rimedio.
Auspico che il climadi maggiore serenità caratterizzante l’attuale compagine rappresentativa, possa meglio considerare la nostra condizione ad eccogliere l’accorato appello volto ad una bonaria risoluzione della problematica.
Orbene, come ormai tutti sanno, tra le criticità emerse a seguito dell’approvazione del c.d. Riordino delle Carriere la più rilevante è indubbiamente quella relativa ai Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado, già oggetto di contenzioso (TAR Aosta ordinanza n. 17/2018) ed allo stato al vaglio della Corte Costituzionale.
Nel merito, il legislatore di fatto privilegiava il criterio dell’anzianità nelle valutazioni basandosi esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, precludendo ai Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado la possibilità di ottenere il nuovo grado apicale luogotenente (e quindi di perdere il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema), in maniera assolutamente difforme dal criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità.
L’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data (MA+8=Luogotenente) non solo generava dubbi di carattere costituzionale in ordine al combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, ma, soprattutto, determinava nei confronti dei Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado una situazione oggettivamente frustrante rilevante dal punto di vista motivazionale.
Di contro, tenendo conto del merito e delle professionalità, così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si sarebbe dovuto individuare un meccanismo in grado di garantire a tutti indipendentemente dall’anzianità posseduta la possibilità di accedere al neo grado apicale di luogotenente.
Possedere un’anzianità di otto anni nel grado non implica essere né più meritevole né più professionalmente preparato rispetto a chi annovera una minore permanenza nello stesso grado.
Ne deriva un’insanabile discrasia tra la norma delegata e la legge delega in ordine al principio di merito e professionalità.
La modalità adottata in sede attuativa del riordino (+8=merito e professionalità) risulta ancor più penalizzante nei confronti dei Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado se considerata in un quadro complessivo:
a. per il conseguimento del già grado apicale i Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado hanno dovuto superare in precedenza una ultra selettiva procedura di avanzamento da Maresciallo Capo a Maresciallo Aiutante (1/20 dei soli Marescialli Aiutanti);
b. la promozione massiva a seguito del riordino a Maresciallo Aiutante dei Marescialli Capo +8 che ha di fatto inflazionato il grado Maresciallo Aiutante;
c. la trasformazione in grado della qualifica di Luogotenente e la creazione della una nuova qualifica di Luogotenente C.s. che hanno intaccato il “rango” ed il prestigio del vecchio grado Maresciallo Aiutante;
d. la promozione massiva ed immediata dei Marescialli Aiutanti 8 a Luogotenente prima ed a Luogotenente C.s. poi e l’attribuzione massiva ed immediata della qualifica di C.s.;
e. il requisito di +6 per i Luogotenenti per l’acceso al concorso straordinario per Ufficiali e quello di max. 45 anni di età anagrafica per l’accesso al concorso interno per Ufficiali, che di fatto esclude buona parte dei Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado dalla possibilità di concorrere per il ruolo Ufficiali;
f. l’assegnazione ai Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado di un incremento parametrale tra i più modesti del riordino;
g. la scelta di consentire ai Marescialli Aiutanti ante riordino delle bande musicali di accedere alla valutazione a Luogotenente con 4 anni di anzianità nel grado, anziché 8.
Quanto sopra spiega lo stato di profonda delusione provato dalla totalità dei Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado.
Si ritiene pertanto auspicabile un accorciamento dei tempi (da 8 a 4), in via transitoria, ai fini della promozione al grado di Luogotenente da parte dei Marescialli Aiutanti ante riordino con meno di 8 anni di anzianità di grado, al pari di quanto avvenuto con riferimento agli omologhi della Banda Musicale del Corpo.