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Pensione anticipata: quali sono i contributi validi, la circolare dell’Inps

InpsInpsROMA – Con la circolare n. 180/2017 l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma prevista dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha disposto, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle sue forme sostitutive, al compimento di 64 anni di età, possano conseguire:

la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

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In merito l’Istituto ha già fornito diverse istruzioni e chiarimenti con la circolare n. 35/2012, il messaggio n. 219/2013, la circolare n. 196/2016, il messaggio n. 2054/2017 e il messaggio n. 2218/2017. Ora le circolare n. 180/2017 recepisce le ultime indicazioni ministeriali, arrivate con la nota n. 7190/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e riformula parzialmente le indicazioni fornite precedentemente.

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In particolare viene chiarito che, ai fini del raggiungimento del requisito di tale anzianità contributiva previsto dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato – caso trattato nella circolare. n. 196/2016, punto 2.2 – in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, vanno ritenuti validi anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.

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Questo però solo a patto che, la valorizzazione di tali periodi determini il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.

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