Incidenti stradali: le lesioni personali restano procedibili d’ufficio e non a querela di parte

FIRENZE – Nelle notizie di cronaca di questi giorni abbiamo dovuto purtroppo dare spazio a diversi, gravi incidenti avvenuti sulle strade della Toscana; non è rimasta indenne Firenze in cui, recentissimamente, sul viale Don Giovanni Minzoni il passeggero di una moto ha riportato nella caduta gravi lesioni. Per il conducente del motoveicolo, rintracciato dalla Polizia Municipale, è scattata la conseguente denuncia all’A.G. Ed è a proposito di lesioni da incidenti della strada che veniamo a segnalare la tanto attesa pubblicazione sulla G.U. n.95 del 24.4.18 del d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 dal titolo «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103».
Un provvedimento adottato dal governo alla luce della delega conferitogli con la legge 103/ 2017 perché fosse modificato il regime di procedibilità per taluni reati, da procedibilità d’ufficio a quella di querela di parte. Tra i reati interessati dalla novella: minaccia, violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, falsificazione, alterazione e soppressione del contenuto di comunicazioni telegrafiche , telefoniche e informatiche non abbiamo visto ricompreso quello di lesioni personali stradali -articolo 590- bis codice penale -; per esso pertanto nulla
è cambiato. Da annotare che la relazione tecnica del Ministero di Giustizia, retto dal ministro Orlando,aveva chiarito espressamente che nulla si sarebbe modificato al riguardo.
Potrà essere chiamata in causa la Corte costituzionale!? Staremo a vedere. Resta quindi in piedi l’impianto della legge n.41 del 2016 che è venuta ad introdurre nel nostro ordinamento i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Ciò significa che gli organi di polizia stradale – polizia stradale, carabinieri,
polizie locali, guardia di finanza ecc. – continueranno d’ufficio ad informare le procure della Repubblica territorialmente competenti ogni qualvolta le lesioni riportate da almeno uno dei coinvolti nel sinistro superino i 40 giorni di prognosi e ci sia la violazione di una norma del C.d.S.. Il testo di legge entrerà in vigore il 9 maggio prossimo.

Paolo
Incubo per semplice tamponamento anche se sobri e lucidi, non pirati e soccorritori, ve lo spego meglio, cari lettori:
REVOCA della patente per 5 ANNI + da 3 a 12 mesi di reclusione con denuncia d’UFFICIO.
BRAVI.
Complimenti.
Invece che punire i pazzi ubriachi, ce la prendiamo con TUTTI quelli normali che guidando l’auto incappano, loro malgrado, in un incidente con 40gg di prognosi.
Art 590bis.
Ma tornate a studiare Legge, và..