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Consulta: blocco avanzo amministrazione enti territoriali è incostituzionale

ROMA – È incostituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (Fpv) degli enti territoriali a partire dal 2020. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 101/2018 depositata oggi, relatore Aldo Carosi, che contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali.
Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio Imu in favore del Friuli Venezia Giulia.
Con la sentenza viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell”equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”. La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell”equilibrio dell”esercizio di competenza”.

La Consulta aveva già dato un”interpretazione adeguatarice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di Fpv, interpretazione che comportava un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari.
La norma sopravvenuta è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.
La sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica
allargata poiché i cespiti inerenti al Fpv e all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono
fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la “sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale  inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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