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Etilometro: se l’apparecchio non è omologato la sanzione deve essere annullata

ROMA – «La certezza del diritto, quando si tratta di accertamenti effettuati con strumenti elettronici o meccanici, sussiste solo quando gli stessi sono sottoposti a omologazione, controlli e verifiche periodiche che devono essere anche dimostrate di essere stati effettuati dalla pubblica amministrazione che quelli accertamenti li utilizza per sanzionare gli automobilisti».

Un’ importante decisione resa dalla sesta sezione civile della Cassazione il 24 gennaio spiega, con l’ordinanza 1921/19, che dev’essere annullato il verbale per guida in stato d’ebbrezza, (con tutte le conseguenze sanzionatorie tra cui la sospensione della patente di guida) se non riporta che l’etilometro risulta omologato e sottoposto alla taratura periodica. in tal modo risultano validi i criteri sanciti in tema di autovelox dopo la sentenza 113/15 della Corte Costituzionale.

Il regolamento d’esecuzione del Codice della Strada impone le verifiche agli strumenti con i quali si effettua l’alcoltest dalle quali deriva l’effettiva legittimità dell’accertamento. Se nel giudizio d’opposizione alla sanzione amministrativa, il contravventore critica l’attendibilità della misurazione non può che ricadere a carico della pubblica amministrazione l’onere di provare il buon funzionamento dell’apparecchio: si tratta, in tal senso, di una questione concernente il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata.

Nella fattispecie è stato accolto il ricorso di un’automobilista dopo un doppio rigetto innanzi al Giudice di Pace di Roma e in sede d’appello innanzi al Tribunale, in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del Codice della Strada. Nel caso in questione, al trasgressore era stata contestata la violazione dell’articolo 186, secondo comma, lettera a) che non costituisce reato ma comporta pur sempre la «sospensione della patente di guida da tre a sei mesi».

Ricorda la Suprema Corte che l’articolo 379 del regolamento di esecuzione Cds stabilisce che gli etilometri debbano essere omologati dalla Motorizzazione civile in base alle verifiche compiute dal Csrpad, il centro prove del ministero dei Trasporti, e sottoposti alla taratura annuale: l’esito positivo va annotato sul libretto di accompagnamento dell’apparecchio. In tale ottica, l’indicazione nel verbale risulta necessaria per controllare la legittimità delle operazioni di accertamento. In tale linea la Consulta, nella sentenza 113/15 sugli autovelox, aveva posto al centro della questione la circostanza che gli automobilisti devono poter riporre un ragionevole affidamento sugli strumenti di misurazione, esigenza che pare affermata anche da questa pronuncia della Cassazione.

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