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Fisco: stabilite le regole per regolarizzare errori formali nelle dichiarazioni dei contribuenti

ROMA – Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull”imposta e sul pagamento. Ad annunciarlo in una nota l’Agenzia delle Entrate dopo la firma oggi di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
La regolarizzazione, si ricorda, riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizio all”esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l”omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d”imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d”imposta regolarizzare.

La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d”imposta, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento
all”anno solare in cui la violazione è stata commessa. In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell”inversione contabile.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. E’ consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

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