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Coronavirus, testo della nuova ordinanza: chiusi parchi e giardini. Vietato andare nelle seconde case. Vale fino al 25 marzo

ROMA – E’ arrivata la nuova ordinanza con le misure più strette contro il diffondersi del coronavirus. Le misure dell’ordinanza del ministero della Salute per contenere il diffondersi del contagio di Covid-19 sono valide a partire da domani e saranno efficaci fino al 25 marzo. Chiusi i punti vendita di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie dell’intero territorio nazionale, ma anche nelle aree di servizio fatta eccezione per quelli situati nelle tratte autostradali. Qui resteranno aperte ma solo per vendita all’asporto da consumarsi all’esterno delle aree.  Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri – si legge infatti nel documento – nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade. Sì a vendita alimenti negli ospedali e negli aeroporti. la vendita di alimenti e bevande prosegua in aeroporti e ospedali, ma garantendo la distanza di un metro. «Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si legge infatti nel documento, “restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro» .

Negozi e supermercati di alimentari potranno restare aperti anche nel fine settimana.

E ancora: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure – si legge nel documento – è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto – si legge nel testo – resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E sarà vietato spostarsi, nel week end, nelle seconde case.

Una serie di disposizioni che varrà per 5 giorni, fino alla scadenza del Dpcm, le cui disposizioni sono integrate da quest’ordinanza.

SPADAFORA – Da domani saranno chiusi parchi, ville e giardini, e abbiamo chiarito ancora meglio che l’attivita’ motoria e’ possibile farla solo vicino casa e individualmente”, spiega il ministro alle politiche giovanili e allo sport Vincenzo Spadafora commentando i contenuti della nuova ordinanza del Governo per fermare l’epidemia da coronavirus. “Non abbiamo vietato del tutto l’attivita’ fisica perche’ ci sono persone che ne hanno necessita’ per patologie particolari.L’appello e’ di evitare la corsetta mattutina o serale se non e’necessaria per la salute – continua Spadafora -. Ancora in queste ore ci arrivano testimonianze di atti di irresponsabilita’ e di assembramenti di persone. Tutti dobbiamo capire che e’ necessario qualche sacrificio. Dobbiamo fermarci tutti senza alcuna eccezione.

Ecco il testo dell’ordinanza, composta di due articoli:

(omissis)

Art. 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per chi lo volesse consultare in allegato il testo completo


Sandro Bennucci

Direttore del Firenze Post Scrivi al Direttore

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