Toscana: Trasporto pubblico, le nuove linee guida, ordinanza di Giani
FIRENZE – L’ordinanza n. 115 del Presidente della Regione Toscana, riguardante le linee guida per il trasporto pubblico, fornisce indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel comparto del trasporto pubblico l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell’ambito di un’attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall’effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.
Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020.
Le presenti linee guida integrano l’Allegato 15 (“Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto
pubblico” e Allegato tecnico) del DPCM del 3 novembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il coefficiente di riempimento consentito nell’ambito del trasporto pubblico regionale/locale
(ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) non superiore al 50 per
cento, come previsto all’articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti, anche quello previsto nell’Allegato 15 sopra
richiamato.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e
chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e
regionali), consegnando depliants informativi e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni devono riguardare:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o
altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro si attiva per assicurare
quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, la verifica dell’assenza di febbre o utilizzando idonei
strumenti di misurazione o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente,
attestante il fatto di essersi misurato autonomamente la febbre;
l’obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all’avvio
dell’attività lavorativa, si verifichino sintomi;
la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani. L’azienda fornisce
un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo in
azienda.
INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER GLI UTENTI DEI MEZZI PUBBLICI
• I passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina. Non sono soggetti all’obbligo di
indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
• E’ raccomandata la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici.
• Le aziende devono installare dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la
frequente detersione delle mani anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto
maggiormente utilizzati dagli utenti.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo
le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”
e suoi successivi aggiornamenti.
Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico, prima di uscire dal
terminal, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie,
pali, appigli, sedute) e alla postazione del conducente, rispetto al quale dovranno essere
minuziosamente pulite tutte le parti del mezzo che entrano in contatto con parti del corpo del
lavoratore, come, ad esempio, il sedile, il volante, il cambio, la cintura di sicurezza.
La pulizia/disinfezione della postazione del conducente dovrà essere effettuata ad ogni cambio di
turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun conducente un kit di pulizia, con
le relative istruzioni d’uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.
Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Per gli ambienti deve essere garantito quanto più
possibile il ricambio dell’aria.
Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla
pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia
utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.
Occorre garantire la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali
tastiere dei distributori di alimenti e bevande presenti in azienda.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’azienda si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali e del mezzo pubblico, utilizzato dalla persona come luogo di lavoro, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il
livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. In
questa fase emergenziale, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO
Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, e indossare la
mascherina protettiva.
La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro posiziona vicino al posto guida dispenser con gel per detergere le mani, per l’uso
da parte dell’autista.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO
PUBBLICO
Premesso che occorre principalmente garantire che gli utenti del mezzo osservino il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno un metro rispetto all’autista ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama: quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”.
Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra l’autista e gli utenti, l’autista dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola oppure mascherina chirurgica,
con sopra mascherina FFP2 con valvola. Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette
da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti ordinari.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E DELLE TRAMVIE
• Si raccomanda di interdire l’utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente, sia alla destra che
alla sinistra, qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza tra l’autista e i passeggeri.
• Esporre cartelli sulle portiere del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone
che possono salire a bordo, tenuto conto delle sopra riportate raccomandazioni, e invitino a salire e
scendere dal mezzo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i passeggeri
e il conducente.
• La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate,
secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 3 novembre, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
• Disattivare e dove possibile ricollocare, le obliteratrici poste ad una distanza inferiore ad un metro
rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliteratrici, dare disposizioni all’utenza di
segnare l’orario di accesso al mezzo con penna in caso di biglietto cartaceo.
Qui il testo dell’ ordinanza (2) e dell’allegato