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Scuola e green pass. Controlli e sanzioni, le prime sentenze dei giudici. Ancora caos

Il mondo della scuola è in subbuglio per tutta una serie di incertezze che permangono a due giorni dall’entrata in vigore di nuove normative nazionali. L’attenzione è puntata sull’obligo del green pass per i dipendenti e professori e sui controlli che dovrebbero ricadere sui dirigenti scolastici, che li contestano perché ritengono impossibile il tipo di controllo richiesto.

Vediamo dunque quali sono gli aspetti critici e le regole che vengono contestate dal personale. Che nel frattempo ha presentato anche qualche ricorso alla giustizia, che si è già espressa in modo inequivocabile. Ma andiamo con ordine.

La violazione riguardante l’obbligo del possesso della certificazione verde e il dovere di controllo e verifica sono puniti con la sanzione amministrativa da 400 a i.000 euro, che va ad aggiungersi alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal quinto giorno. La violazione sarà sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni perla cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legge, al personale privo di certificazione e considerato assente ingiustificato, il dirigente scolastico, come detto, deve anche applicare la misura della sospensione dal lavoro oltre il quinto giorno di assenza, con la privazione della retribuzione e di tutti gli emolumenti accessori. Al quinto giorno di assenza ingiustificata, il preside, quindi, dovrà notificare al dipendente il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che, visto l’arco temporale indicato dal decreto legge, allo stato non potrà andare oltre 1131 dicembre, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza e conseguenti disposizioni integrative del decreto legge 111/2021.

I controlli Sono i dirigenti scolastici a essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche mediante formale delega al personale della scuola: si possono quindi avvalere dei collaboratori scolastici per effettuare i controlli. Le modalità con cui procedere al controllo non sono tuttavia ancora chiare.

Una piattaforma informatica faciliterà i controlli, e dovrebbe mostrare il colore verde (che significa green pass attivo) e rosso (green pass non attivo), così da facilitare il compito del personale della segreteria. L’idea è partire con la nuova piattaforma in via sperimentale per qualche giorno, e poi a regime da quando inizieranno le lezioni.

Il tema green pass, come era prevedibile, ha portato forti polemiche nel mondo della scuola. E anche i primi contenziosi. All’indomani dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori pubblici, la giurisprudenza si è espressa nel senso che l’obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire un ambiente di lavoro sicuro costituirebbe una base giuridica sufficiente a permettere allo stesso datore di imporre la vaccinazione, considerando legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di lavoratori non vaccinati (Tribunali di Modena, 23luglio 2021, Verona, 24 maggio 2021, Belluno, 19 marzo 2021).

Inoltre, secondo il Tribunale di Roma (ordinanza 28 luglio 2021), il datore di lavoro potrebbe sospendere il lavoratore non vaccinato anche quando il medico competente lo abbia giudicato inidoneo o idoneo con limitazioni alla mansione a causa della mancata vaccinazione. Nei giorni scorsi anche il Tar Lazio si è espresso sull’argomento, dichiarando inammissibile la domanda cautelare proposta in un ricorso con il quale si impugnava, in via diretta, il decreto legge del 6 agosto e respingendo anche l’istanza su altro ricorso proposto contro la nota tecnica del 13 agosto, in quanto ritenuta di mero carattere ricognitivo del contenuto del decreto legge.

Come si vede la situazione è ancora piuttosto confusa e il ministero dovrebbe intervenire per ulteriori chiarimenti.

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Ezzelino da Montepulico


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