Covid-19: viaggi all’estero, le limitazioni nelle faq del governo

ROMA Dopo l’obbligo di Green Pass per tutti i mezzi di trasporto, l’arrivo delle festività e l’impennata dei contagi hanno portato il Governo ad istituire nuove restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, in particolare i viaggi all’estero. Vediamo dunque, di chiarire tutti i dubbi per chi deve partire per recarsi fuori dall’Italia, da qui a fine gennaio 2022, alla luce dei chiarimenti forniti con le nuove FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute in relazione ai viaggi all’estero nel periodo di Natale e Capodanno.
Per rientrare in Italia provenendo da Paesi UE o extra UE ci sono regole differenti per chi ha fatto o meno il vaccino. Dal 16 dicembre al 31 gennaio 2022, l’ultima Ordinanza ministeriale emanata a fronte del dilagare della variante Omicron, obbliga chi rientra dai Paesi UE ad effettuare un tampone prima di tornare in Italia, anche se si è in possesso di Super Green Pass (quindi, anche guariti o vaccinati), mentre per chi non ha mai fatto neanche una dose di vaccino deve fare anche 5 giorni di quarantena. L’obbligo riguarda tutti, a partire dai 6 anni compiuti. Vediamo tutte le misure caso per caso.
GREEN PASS – ISOLAMENTO: In caso di solo Green Pass base, ottenuto effettuando un tampone risultato negativo, si rende necessario l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine della quarantena. Chi ha il Super Green Pass, se ha completato il ciclo vaccinale da non oltre 9 mesi o è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, o altra certificazione equipollente, non deve sottoporsi a isolamento a patto che in più: presenti la certificazione attestante un tampone negativo; compila il PLF (Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale).
VACCINATI PROVENIENTI DA PAESI UE – Le persone vaccinate provenienti da Paesi UE devono fare il tampone prima di entrare in Italia. L’ingresso in Italia è consentito solo dopo aver mostrato la certificazione attestante il risultato negativo al tampone molecolare/antigenico effettuato nelle 48/24 ore antecedenti l’arrivo nel nostro Paese L’attestazione dell’avvenuta vaccinazione, ovvero la Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente, presentata insieme a quella del tampone negativo consente di non sottoporsi a isolamento fiduciario.
I NON VACCINATI – In caso di ingresso in Italia senza aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o senza certificazione attestante l’avvenuta guarigione dal Covid-19, le persone non vaccinate provenienti dall’UE devono: presentare il PLF; essere dotati di certificazione attestante un tampone molecolare/antigenico risultato negativo effettuato rispettivamente nelle ultime 48/24 ore; sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form; effettuare nuovamente un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.
PAESI ELENCO D: I viaggiatori che provengono da uno di questi Paesi debbono presentare il PLF; essere dotati di certificazione attestante un tampone molecolare/antigenico risultato negativo effettuato rispettivamente nelle ultime 48/24 ore; sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form;
effettuare nuovamente un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.
PAESI ELENCO E: Coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, in un Paese dell’Elenco E, devono: presentare il PLF; fare tn tampone molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia o antigenico entro le 24 ore; sottoporsi a isolamento per 10 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di tampone al termine dell’isolamento.
CORRIDOI TURISTICI COVID FREE: Regole particolari sono stabilite per chi viene dai cosiddetti Paesi turistici covid free. Si tratta di mete turistiche extra UE per le quali sono stati istituiti in via sperimentale precisi protocolli di sicurezza. In pratica sono stati selezionati degli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 settembre 2021. Gli attuali corridoi turistici Covid-free sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Anche da queste zone la compilazione del dPLF è sempre necessaria prima del rientro in Italia.
PAESI ESTERI ELENCHI: Elenco A, Rientrano nell’Elenco A lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione né l’obbligo di dichiarazione tramite il Passenger Locator Form.
Elenco B, Rientrano nell’Elenco B gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
Elenco C; Paesi nell’Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
Elenco D: Rientrano nell’Elenco D i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
Elenco E: Rientrano nell’Elenco E tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Regole specifiche sono state adottate per il Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini. Per questi Paesi non è possibile applicare le medesime condizioni previste per i Paesi in Elenco E. Più in particolare è vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in questi Paesi, a meno che non si tratti di cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19, rispettando le procedure previste fino al 31 gennaio 2022: tampone all’arrivo, isolamento di 10 giorni, a prescindere dall’esito negativo del test, e nuovo tampone molecolare.
DEROGHE: Sono previste alcune deroghe alle misure di prevenzione sopraindicate, con autodichiarazione senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute per chi entra in Italia dai Paesi in Elenco D e Elenco E. Deroga al tampone pre-partenza, all’isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento:
equipaggio dei mezzi di trasporto;
personale viaggiante;
movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi d lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore;
chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Deroga all’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento, purché si effettui il tampone pre-partenza:
al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo;
al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore (5 giorni);
ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
agli ingressi mediante voli «Covid-tested;
agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.
Il tutto a patto che non insorgano sintomi di Covid-19 e che si compili il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia.
