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Cartelle esattoriali: le sanzioni del fisco non si trasmettono agli eredi, lo ha deciso la Cassazione

Cassazione

ROMA – Le sanzioni delle cartelle esattoriali non si trasmettono agli eredi per via della loro natura personale ed afflittiva, differenziandosi dalle sanzioni civili le quale hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle obbligazioni cui sono collegate e quindi trasmissibili. Questo è il principio che la Suprema Corte di Cassazione corrobora con la sentenza n.25315 del 24 Agosto 2022, pronunciata dalla sez. V, la quale risolve un caso di opposizione a cartella esattoriale di natura tributaria. La contribuente infatti riceveva una cartella di pagamento contestandola in sede di merito, in quanto riteneva di aver già pagato il quantum richiesto. La successiva fase di appello riformava la sentenza di primo grado favorevole alle ragioni di accoglimento, riducendo di un terzo le sanzioni comminate. Nel frattempo la ricorrente veniva meno, e gli eredi riassumevano la causa.

Portando l’ultimo grado di giudizio presso la suprema Corte, nella quale si sollevavano più punti di contestazione, e tra questi anche la doglianza fondata sulla legittimità dell’applicazione delle sanzioni. Infatti come già dispone la normativa presente nel dlgs 472/1997 le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi. I Giudici di piazza Cavour, analizzando i motivi del ricorso, accoglievano il punto sulle sanzioni in quanto all’art.8 del suddetto decreto si legge che: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».

Così hanno deciso i giudici: «le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro».

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione pone le differenze di trasmissione di queste agli eredi , ovvero sia, stante il carattere di personalità della sanzione tributaria questa, con la morte del reo, non può essere trasmessa ad altri. Ed in effetti anche l’art.2 comma 2 del dlgs 472/1997 stabilisce che: «La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”, nonché il riferimento a tutti i caratteri del diritto penale all’art.150 del cp fa si che il collegamento all’art.27 della costituzione è inevitabile, che riguarda appunto la personalità della responsabilità.

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